Responsabilità per vizi dell’opera e decorrenza della denuncia ex art. 1669 c.c. (Cass. civ. Sez. II n. 3523 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti dell’opera, previsto a pena di decadenza dall’art. 1669 c.c., decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti. La responsabilità dell’appaltatore per vizi costruttivi opera anche quando l’intervento riguardi la ristrutturazione di edifici preesistenti. L’appaltatore, in mancanza di prova del proprio dissenso e della qualità di nudus minister, è tenuto all’intera garanzia per le imperfezioni dell’opera. Il direttore dei lavori è responsabile per colpa professionale qualificata, dovendo verificare anche la conformità dei materiali impiegati.
Il Fatto
Con contratto del 13.12.2003 i committenti appaltarono a una società di costruzioni i lavori di ricostruzione e ripristino di un immobile danneggiato dagli eventi sismici del 1997. Assumendo l’inadempimento dei committenti nel pagamento del corrispettivo, l’impresa li convenne in giudizio davanti al Tribunale di Perugia.
I convenuti eccepirono la responsabilità dell’appaltatrice per vizi delle opere e chiamarono in causa il direttore dei lavori, che a sua volta invocò la manleva della compagnia assicuratrice. Il Tribunale, ricondotta la responsabilità all’art. 1669 c.c., accolse la domanda riconvenzionale e condannò in solido appaltatrice e direttore dei lavori al risarcimento. La Corte di appello di Perugia respinse il gravame principale e quelli incidentali. Ricorre per cassazione la società appaltatrice; resistono i committenti e propongono ricorsi incidentali il direttore dei lavori e la compagnia assicuratrice.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della decadenza dalla denuncia dei vizi. Il motivo dell’appaltatrice è disatteso: l’accertamento del momento in cui i committenti hanno acquisito conoscenza dei difetti costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Nel caso concreto la piena percezione della natura dei vizi dei materiali lignei e della loro difformità rispetto al progetto è stata acquisita solo con il deposito della consulenza tecnica di parte.
Richiamando un orientamento consolidato — Cass. n. 777/2020, Cass. n. 567/2005, Cass. n. 27693/2019 — la Corte ribadisce che il termine decorre dal conseguimento di un’apprezzabile conoscenza oggettiva dei difetti e della loro causa. Nella specie, la responsabilità è stata altresì confermata in relazione ai lavori di ristrutturazione, in linea con le Sezioni Unite n. 7756/2017.
Quanto al dedotto concorso causale di altra impresa intervenuta successivamente, la Corte rileva l’inammissibilità della censura, che investe profili tecnici di puro merito già valutati dal giudice di appello sulla base della consulenza tecnica. Analogamente inammissibili sono i motivi sulla motivazione, per la preclusione da doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis, e quelli fondati sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che non possono veicolare una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Il motivo sulla qualifica di nudus minister è respinto: l’appaltatore, in mancanza di prova del dissenso manifestato e delle insistenze del committente, resta obbligato all’intera garanzia, secondo l’insegnamento di Cass. n. 6202/2009 e Cass. n. 23594/2017. È respinto anche il motivo sull’omessa pronuncia relativa al corrispettivo residuo, poiché il rigetto implicito è desumibile dallo svolgimento logico-giuridico della sentenza, che ha escluso il diritto al saldo per effetto del grave inadempimento.
Il ricorso incidentale del direttore dei lavori è inammissibile: la corresponsabilità è stata accertata dal giudice di merito e i compiti di vigilanza ricomprendono la verifica dei materiali impiegati. Sul ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, la Corte ritiene che la manleva sia contenuta entro la quota paritaria attribuita all’assicurato, non oltre il massimale pattuito, in applicazione dell’art. 2055 c.c. e della presunzione di pari colpa. Ricorso principale e ricorsi incidentali sono rigettati.
Nota della Redazione
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