IRAP, autonoma organizzazione e sindacato del giudice di merito (Cass. civ. Sez. V n. 3622 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, sussiste quando il professionista impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero si avvalga di lavoro altrui eccedente l’ausilio di un solo dipendente con mansioni esecutive. La verifica circa l’eccedenza dell’apporto dei collaboratori rispetto all’ausilio minimo indispensabile, secondo l’id quod plerumque accidit, compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. L’impiego di più dipendenti con mansioni di segreteria, ancorché assunti a tempo parziale, integra tendenzialmente il presupposto impositivo, salva la verifica in concreto della loro equivalenza a un lavoratore a tempo pieno.
Il Fatto
Il contribuente, avvocato, impugna la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva respinto l’appello avverso la decisione della C.T.P. di Brescia. In primo grado era stato rigettato il ricorso per l’annullamento di una cartella esattoriale relativa al pagamento dell’IRAP per l’anno di imposta 2014, in quanto dovuta dal professionista che esercita l’attività con autonoma organizzazione.
La C.T.R., confermando la ricostruzione di prime cure, aveva sottolineato che la contemporanea presenza di più dipendenti e di beni strumentali eccedenti gli standard minimi esclude l’esenzione dall’imposta. Il contribuente propone ricorso per cassazione; la banca — qui l’Agenzia delle Entrate — resiste con controricorso, eccependo un vizio in ordine alla sottoscrizione della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione dell’Agenzia in ordine alla mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo. Dalla consultazione dell’originale in atti emerge che l’atto è sottoscritto dalla parte e che la firma è autenticata dal difensore. L’eccezione è pertanto infondata.
Nel merito, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 3, lett. c) del medesimo decreto, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che i requisiti dell’autonoma organizzazione non ricorrono né quanto ai beni strumentali — quattro computer, tre scrivanie e quattro sedie, non eccedenti le minime necessità — né quanto ai dipendenti, in quanto segretarie assunte a tempo parziale con sovrapposizioni limitate a brevi periodi.
La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 9451 del 10.05.2016, secondo cui l’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvalga di lavoro altrui non eccedente un dipendente con mansioni esecutive. Richiama poi la Sez. V n. 11107 del 24.04.2024, nonché le Sez. VI-V n. 26293 del 20.12.2016 e n. 23466 del 06.10.2017: l’opera di due dipendenti con mansioni di segreteria, ancorché a tempo parziale, integra tendenzialmente il presupposto, salva la verifica in concreto della loro equivalenza a un lavoratore a tempo pieno.
Nel caso di specie, rileva la Corte, la C.T.R. ha effettuato proprio tale accertamento in concreto, considerando integrato il presupposto sulla base delle tre dipendenti impiegate nel 2014, “228 giornate a tempo pieno e 232 giornate a tempo parziale”. La valutazione circa l’apporto eccedente l’ausilio minimo compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, come nella specie. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.