Tosap dovuta dalla concessionaria autostradale per l’occupazione del soprassuolo comunale (Cass. civ. Sez. V n. 3323 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo della Tosap, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, è costituito dall’occupazione di qualsiasi natura di spazi e aree, anche soprastanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di comuni e province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. L’attraversamento del suolo comunale da parte di un viadotto autostradale, pur previsto dalla legge, è assoggettato a tassa, restando distinte la proprietà della strada sottostante, dell’ente territoriale, e quella del manufatto sovrastante, di titolarità statale, senza che operi un’accessione invertita a favore dello Stato. L’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993 postula che l’occupazione sia ascritta direttamente al soggetto esente, non spettando alla società concessionaria che esegue la costruzione e la gestione economica dell’opera, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato e che la gestione vi ritorni al termine della concessione.
Il Fatto
La controversia riguarda la pretesa di un ente locale al pagamento della Tosap per l’occupazione dello spazio sovrastante una strada comunale, occupato da un viadotto autostradale, per gli anni d’imposta 2014/2016. La società concessionaria ha impugnato gli avvisi, sostenendo la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposizione.
La Commissione tributaria regionale ha respinto le ragioni della contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione della disciplina Tosap, per l’asserita sottrazione dello spazio all’ente locale in forza di leggi speciali, e, in via subordinata, violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 507/1993 per l’asserita operatività dell’esenzione. In estremo subordine, ha sollecitato il rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta congiuntamente i due motivi, per connessione oggettiva, e richiama il consolidato indirizzo sul tema, ribadito da numerose pronunce anche recenti. Il presupposto impositivo consiste nella limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo del suolo, nell’interesse proprio del singolo, con individuazione del soggetto passivo nel titolare della concessione o, in mancanza, nell’occupante di fatto, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8628/2020.
L’attraversamento del suolo comunale da parte del viadotto, sebbene previsto dalla legge, resta assoggettato a tassa in virtù dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, poiché impedisce ogni diversa utilizzazione dello spazio. Non rileva la titolarità statale del tratto autostradale: conta la sottrazione dello spazio sovrastante il suolo comunale, insita nelle limitazioni utilizzative riconducibili all’occupazione infrastrutturale.
La Corte respinge la tesi della sottrazione dello spazio all’ente locale per volontà di legge. L’art. 11 legge n. 729/1961 prevedeva un procedimento espropriativo dell’area di attraversamento, di cui non vi è allegazione né prova: in mancanza di un atto ablativo, permane la demanialità comunale della strada sottostante. Il regime della proprietà segue l’art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos, ma la norma non comprende l’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o viadotto.
Quanto all’esenzione, la sua natura di stretta interpretazione e l’esclusione di applicazioni analogiche impediscono il riconoscimento alla società ricorrente. L’esenzione postula che l’occupazione sia ascritta direttamente al soggetto esente; la concessionaria non è longa manus dello Stato, agendo in piena autonomia nello sfruttamento del bene. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 16288/2024, che esclude la qualificazione dei concessionari autostradali come organismi di diritto pubblico.
Infine, la Corte esclude il rinvio pregiudiziale alla CGUE: la questione della possibile interferenza dell’esenzione con il diritto UE della concorrenza è già stata affrontata, e non sussiste incertezza interpretativa, attesa la pratica ininfluenza del tema esonerativo rispetto alle disposizioni del TFUE su libera concorrenza e aiuti di Stato, negandosi l’esenzione proprio in base al presupposto della non discriminazione concorrenziale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.