Termine di rimborso IRES: applicabile l’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 se il diritto sorge dopo il versamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 20317 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale per l’istanza di rimborso d’imposta previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 si applica esclusivamente se il versamento della somma di cui si chiede la restituzione sia non dovuto ab origine. Qualora il presupposto su cui si fonda la richiesta si verifichi successivamente, trova applicazione l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, con decorrenza del termine dal giorno in cui si realizza detto presupposto. La duplicazione d’imposta conseguente al perfezionamento di una definizione agevolata delle cartelle integra il presupposto per la restituzione solo all’esito dell’integrale esecuzione dei versamenti da rottamazione.
Il Fatto
La società contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa per l’anno 2005, optando per la tassazione rateale di una plusvalenza ai sensi dell’art. 86, comma 4, d.P.R. n. 917/1986. L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, aveva riqualificato il provento come ricavo, imputandolo per intero all’anno di realizzo ed emettendo un avviso di accertamento avverso il quale la società aveva proposto ricorso.
Nelle more del giudizio, la società si era avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193/2016, perfezionando la procedura con il pagamento dell’ultima rata. A seguito di tale perfezionamento, aveva presentato istanza di rimborso dell’IRES versata in esecuzione della tassazione dell’originaria plusvalenza. L’Ufficio aveva accolto parzialmente l’istanza, negando la restituzione per gli anni d’imposta 2006 e 2008 per intervenuta decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece accolto l’appello della contribuente, ritenendo applicabile il diverso termine di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione è stata chiamata a dirimere il contrasto sulla disciplina applicabile alla domanda di rimborso, esaminando l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, la quale sosteneva che, essendo l’IRES disciplinata dal relativo tributo, si dovesse applicare la disposizione specifica di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, con conseguente decadenza quadriennale per la richiesta avanzata dalla società.
Nel rigettare il ricorso, gli Ermellini hanno richiamato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la disciplina di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 si applica esclusivamente se i versamenti non risultassero dovuti fin dall’origine. Viceversa, l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 si applica ai diritti alla restituzione sorti in epoca posteriore al pagamento dell’imposta, con decorrenza del termine dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la duplicazione d’imposta alla base della richiesta si era verificata solo successivamente ai versamenti, e precisamente con il perfezionamento della definizione agevolata in data 24 settembre 2018, all’esito dell’integrale esecuzione dei versamenti da rottamazione. Il diritto alla restituzione non era quindi sorto al momento del pagamento, ma solo in un momento successivo, rendendo corretta l’applicazione del termine di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, enunciando il principio di diritto secondo cui il termine decadenziale di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 opera solo per i versamenti non dovuti ab origine, mentre per i diritti di credita sorti successivamente si applica il termine di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La società contribuente ha visto così riconosciuto il proprio diritto al rimborso, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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