Frode carosello e riparto dell’onere probatorio: presunzioni sufficienti per la consapevolezza del cessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6044 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a fornire la prova certa dell’accordo collusorio tra cedente e cessionario. È sufficiente che dimostri, anche in via presuntiva, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA, sulla base di elementi oggettivi specifici. Costituisce elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario la dimostrazione che il soggetto interposto fosse privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, specie in presenza di rapporti diretti e ripetuti. Raggiunta tale prova, grava sulla contribuente l’onere di dimostrare di aver agito con la massima diligenza esigibile. La regolarità formale della documentazione e l’assenza di un vantaggio economico diretto non sono elementi idonei a escludere la consapevolezza della frode.
Il Fatto
Con sentenza n. 430/2/2016, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva accolto l’appello della società, riformando la pronuncia di primo grado che aveva invece confermato l’avviso di accertamento per IVA relativo all’anno 2005. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’indebita detrazione di IVA per un importo pari a € 25.916,00, derivante dall’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti emesse da una società qualificata come “cartiera” nell’ambito di una frode carosello. L’accertamento si fondava sul processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che evidenziava l’assenza di sede legale effettiva, l’omessa tenuta delle scritture contabili e la vendita sottocosto di autovetture.
La CTP aveva ritenuto legittimo l’accertamento, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti ed escludendo la buona fede della contribuente, ritenuta consapevole del meccanismo fraudolento. La CTR, in riforma, aveva invece ritenuto che la società avesse dimostrato la propria estraneità ai fatti e che l’Ufficio non avesse provato l’accordo collusorio tra le parti, agendo solo per mere presunzioni. Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso. Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato ritenuto infondato. Il percorso argomentativo della CTR, sebbene sintetico, lasciava cogliere la ratio decidendi, articolata sulla insufficienza probatoria dell’Ufficio, sull’estraneità della contribuente alla frode e sulla sua buona fede. La motivazione non era pertanto meramente apparente, poiché rendeva percepibile il fondamento della decisione e l’iter logico seguito, non ricorrendo così il vizio di cui all’art. 111, comma 6, Cost.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha censurato l’errore commesso dalla CTR nella ripartizione dell’onere probatorio, laddove aveva richiesto all’Amministrazione la prova certa dell’accordo collusivo. Tale impostazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui l’Ufficio può assolvere al proprio onere dimostrando, anche in via presuntiva, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA.
La Corte ha precisato che è sufficiente la dimostrazione che il soggetto interposto fosse privo di una struttura effettiva, costituendo ciò un elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario. Gli elementi offerti dall’Ufficio, quali l’assenza di una struttura imprenditoriale reale del cedente, la sua irreperibilità e l’omessa tenuta delle scritture contabili, erano idonei a fondare una presunzione di consapevolezza in capo alla contribuente, e avrebbero dovuto essere valutati dal giudice di merito secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
Una volta raggiunta tale prova, grava sulla contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede e la diligenza esigibile. La CTR aveva invece valorizzato elementi privi di rilievo, quali la regolarità formale della documentazione e la mancanza di un vantaggio economico diretto, che non sono idonei a dimostrare l’estraneità alla frode. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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