Esente IMU solo l’alloggio sociale, non l’alloggio di edilizia residenziale pubblica (Cass. civ. Sez. V n. 3844 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, l’esenzione prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall’art. 2, comma 2, lett. b) e comma 4, del d.l. n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013, presuppone che l’immobile possieda i requisiti oggettivi individuati dal d.m. 22 aprile 2008. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, non coincidono con gli alloggi sociali e restano soggetti all’imposta, salvo la detrazione di Euro 200 di cui all’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011. La concessione in locazione dietro canone che, pur inferiore a quello di mercato, remunera il capitale investito esclude il carattere non commerciale dell’attività e non consente l’equiparazione all’abitazione principale. Le norme tributarie che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva.

Il Fatto

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2016, emesso dal Comune per alcune unità immobiliari concesse in locazione. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza impugnata, confermava il rigetto dell’appello.

L’ente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la violazione delle norme sull’esenzione IMU e la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e meramente apparente. Il Comune rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare il secondo motivo, di carattere pregiudiziale, e lo dichiara infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione non sono più proponibili. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., ossia alla mancanza della motivazione, alla motivazione apparente, alla manifesta e irriducibile contraddittorietà e alla motivazione perplessa o incomprensibile. Nella specie la sentenza impugnata esplicita in modo sufficiente la ratio decidendi, così da consentire il controllo del percorso logico-giuridico.

Sul primo motivo la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2, comma 2, lett. b), del d.l. n. 102 del 2013 ha differenziato per la prima volta il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992. Solo le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa sono divenute esenti dal 1° luglio 2013, mentre gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica sono rimasti imponibili, fatta eccezione per gli alloggi sociali definiti dal d.m. 22 aprile 2008, equiparati all’abitazione principale dal 1° gennaio 2014.

Da qui la distinzione decisiva. Non esiste coincidenza tra gli immobili assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, perché il legislatore ha disciplinato autonomamente e diversamente le due fattispecie. Significativa è la scelta dell’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, che per gli alloggi ex IACP prevede la sola detrazione di Euro 200, mentre gli alloggi sociali sono esenti per espressa previsione. L’interpretazione estensiva è preclusa dal principio, inderogabile in materia fiscale, secondo cui le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.

La Corte richiama la propria giurisprudenza in tema di canone simbolico, elaborata con riferimento alla decisione della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012 in materia di aiuti di Stato. Perché l’attività non sia economica occorre che sia svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico. Il d.m. n. 200 del 2012, all’art. 4, comma 4, esclude la natura simbolica del corrispettivo commisurato al costo del servizio. Nella specie il canone è diretto a compensare i costi di gestione e a consentire il recupero di parte delle risorse impiegate: esso remunera il capitale investito e non esclude il carattere economico dell’attività.

La sentenza impugnata risulta dunque conforme ai principi richiamati. Il ricorso è integralmente respinto. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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