Compensazione delle spese illegittima senza gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 7839 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolazione delle spese processuali è informata al principio di soccombenza, sicché la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., resta un’ipotesi secondaria che richiede un’adeguata motivazione. Per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione è consentita solo nei casi tassativi ivi previsti ovvero in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che devono essere espressamente indicate con puntuale riscontro, senza formule generiche. La motivazione manifestamente erronea sulla compensazione integra il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La contribuente impugnò l’avviso di accertamento del Comune relativo all’omesso versamento della TARSU per le annualità 2015, 2016 e 2017, eccependo la carenza di legittimazione passiva non essendo proprietaria dell’immobile. Il ricorso fu respinto in primo grado e accolto in appello dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, che riconobbe il difetto di legittimazione passiva della contribuente e la circostanza che al pagamento aveva provveduto altro soggetto.
Il giudice d’appello, tuttavia, compensò integralmente le spese di lite per il doppio grado di giudizio senza aggiungere alcuna motivazione. Avverso tale statuizione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per essere stata disposta la compensazione in assenza dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio generale per cui le spese processuali spettano al vincitore, con conseguente estraneità del giudizio di equità alla loro regolazione. La compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., richiede un’adeguata motivazione da parte del giudice.
La Suprema Corte ha precisato che l’art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione solo nei casi ivi previsti — soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza — oppure in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Tali ragioni devono essere espressamente indicate nella sentenza, con puntuale riscontro, pur nel rispetto del criterio di sinteticità di cui all’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, e non possono essere espresse con formule generiche, inidonee a consentire il necessario controllo.
La Corte ha quindi ribadito che è suscettibile di cassazione la motivazione manifestamente erronea, configurandosi sotto tale profilo il vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la decisione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado si pone in palese contrasto con tali principi, avendo disposto la compensazione in assenza di qualsivoglia motivazione circa le ragioni che l’avevano determinata.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria della Campania di secondo grado, in diversa composizione, affinché provveda alla regolazione delle spese processuali attenendosi ai principi enunciati e quantifichi altresì le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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