Estinzione della società e rappresentanza del liquidatore nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 3862 del 15.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese che si qualifichi nell’atto introduttivo come liquidatore pro tempore e destinatario dell’atto di diniego agisce anche in rappresentanza della società estinta, ai sensi dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. Ne consegue che la società estinta deve ritenersi parte del giudizio sin dal primo grado e che l’impugnazione notificata nei suoi confronti è correttamente indirizzata. In caso di litisconsorzio processuale, con cause inscindibili, l’omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma impone al giudice l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., pena la nullità del giudizio di secondo grado, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata in liquidazione ha cessato l’attività e, dopo aver depositato il bilancio finale, è stata cancellata dal registro delle imprese. Prima della cancellazione il liquidatore ha presentato il modello IVA esponendo un credito e chiedendone il rimborso. Il diniego dell’Amministrazione finanziaria è stato impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso dei contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, che la commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile, ritenendo che l’atto fosse stato notificato alla società estinta anziché ai soli soci, unici legittimati a stare in giudizio. Da qui il ricorso per cassazione dell’Ufficio, con due motivi, cui il controricorrente ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della corretta individuazione delle parti nel giudizio tributario instaurato dopo l’estinzione della società. Il ricorrente censura la violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, sostenendo che la società era parte sin dal primo grado e che l’appello era stato correttamente notificato nei suoi confronti.
Il Collegio ricostruisce i fatti: la società ha cessato l’attività e si è estinta prima dell’instaurazione del giudizio; il rimborso è stato chiesto dalla società tramite il liquidatore prima della cancellazione; il diniego è stato trasmesso alla società estinta e non ai singoli soci. Nell’atto introduttivo il ricorrente si è qualificato come liquidatore pro tempore e destinatario dell’atto impugnato, in rappresentanza di tutti i soci.
Tale qualificazione, osserva la Corte, è decisiva. In base all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale. Il fatto che egli si qualifichi, nell’incipit di un atto processuale, come liquidatore e destinatario del diniego è sufficiente per ritenere che agisca anche in rappresentanza della società estinta. Il giudice di secondo grado ha quindi errato nel non considerare la società parte del giudizio di prime cure.
La Corte dà continuità all’indirizzo secondo cui, in presenza di litisconsorzio processuale che rende inscindibili le cause, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non comporta l’inammissibilità del gravame, ma la necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., n. 27616 del 2018).
Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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