Questioni ed eccezioni dell’appellato vittorioso non riproposte in appello: decadenza e limiti per il contribuente, non per l’Agenzia (Cass. civ. Sez. 5 n. 16498 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la regola dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 — per cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate — si applica al contribuente, anche se rimasto contumace, ma non all’Amministrazione finanziaria. Le ragioni poste a base dell’atto impositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza che l’Ufficio, che non sia impugnante, abbia l’onere di riproporle, potendo ritenersi sottratte al dibattito processuale solo a seguito di una precisa volontà manifestata in tal senso. Il giudice di rinvio, pertanto, deve verificare se e quali questioni siano state effettivamente riproposte dal contribuente ai sensi dell’art. 56, limitandosi a esaminare quelle non rinunciate.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno 1999, ai fini IRAP e IRPEG, a seguito di processo verbale di constatazione. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo la nullità per decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio, accoglieva il ricorso dell’Ufficio e il controricorso della società, disponendo che il giudice del rinvio decidesse sugli altri motivi di appello non ancora esaminati, nei limiti chiariti. Riassunto il giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado rigettava l’appello erariale, esaminando i motivi sostanziali di censura dell’avviso, ritenuti riproposti con l’atto di riassunzione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, con i quali l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 56 e 63 del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice del rinvio ha esaminato motivi di impugnazione del provvedimento impositivo concernenti il merito della pretesa, che la ricorrente ritiene rinunciati in quanto non riproposti con l’atto di appello, ma solo con il ricorso in riassunzione.
La Corte rammenta che, nel processo tributario, l’art. 346 c.p.c., riprodotto dall’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, si applica a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione. La preclusione opera anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio. La regola non si applica però all’Amministrazione finanziaria: le ragioni poste a base dell’atto impositivo si intendono acquisite al giudizio, senza onere di riproposizione per l’Ufficio che non sia impugnante.
La Corte rileva che la sentenza di rinvio ha affermato di dover esaminare per la prima volta i motivi sostanziali di censura avanzati dalla contribuente con il ricorso di primo grado, senza verificare se tali questioni fossero state dedotte o richiamate nel giudizio di appello. In tal modo, il giudice del rinvio non si è conformato ai principi stabiliti con l’ordinanza di cassazione, che aveva chiarito come l’esame sulle contestazioni del fondamento dell’atto impositivo dipenda dalla riproposizione da parte della contribuente delle ragioni già introdotte.
L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento dei motivi dal terzo all’ottavo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi se e quali questioni siano state riproposte dalla contribuente ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 nel giudizio di appello, limitandosi a esaminare dette questioni, da non intendersi rinunciate.
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Nota della Redazione
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