Carta del docente, ottemperanza al giudicato e astreinte negate al Ministero (TAR Campania n. 1527 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza che riconosce al docente il beneficio della carta del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il TAR accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, non risultando provato l’adempimento. Il ricorso è ricevibile perché depositato nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed ammissibile per decorso del termine dilatorio ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. non va irrogata quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano le altre ragioni ostative ivi previste.

Il Fatto

Un docente ha adito il TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta del docente, per l’aggiornamento e la formazione professionale, con riferimento a più anni scolastici, e aveva condannato l’Amministrazione all’accredito del bonus sulla relativa piattaforma.

Il titolo, notificato al Ministero, è passato in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento della parte pubblica, il ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformarsi alle statuizioni, la condanna al pagamento delle somme oltre interessi, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto i profili di ricevibilità e ammissibilità. Il ricorso è stato depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, secondo il combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed è ammissibile perché è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Le statuizioni del giudice ordinario, correttamente notificate e divenute definitive, non hanno ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento.

Il Collegio ha richiamato sul punto il criterio dell’onere della prova dell’adempimento, citando Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001, e un proprio precedente conforme. Da ciò la declaratoria dell’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta, individuato nel Dirigente della competente Direzione Generale, per il caso di ulteriore inadempienza.

Quanto alla richiesta di astreinte, il TAR ha ricordato che il Consiglio di Stato, con Ad. plen. n. 15/2014, ha escluso preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, ma ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Spetta al giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico neghino la sanzione o ne mitighino l’importo.

Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico hanno giustificato, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, con condanna dell’Amministrazione soccombente alle spese di lite, liquidate e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *