Accesso difensivo e comparazione catastale: l’Amministrazione non può sindacare la strategia difensiva (TAR Sardegna n. 281 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, l’Amministrazione destinataria della richiesta non può sindacare nel merito la strategia difensiva del richiedente ed è tenuta a rilasciare i documenti ogni qual volta emerga un oggettivo legame, anche solo potenziale, tra gli stessi e la controversia indicata, in atto o potenziale. Il diniego di accesso motivato con la pretesa mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale o con il richiamo al divieto di controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni è illegittimo se la documentazione richiesta sia stata espressamente indicata come necessaria per contestare la comparazione posta a fondamento di un avviso di accertamento catastale già impugnato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento catastale, motivato “per comparazione” con altre unità immobiliari limitrofe. Il contribuente, premessa la necessità di valutare causa cognita le proprie difese, presentava istanza di accesso per ottenere la documentazione relativa ai pregressi procedimenti di rettifica degli immobili utilizzati come termine di confronto, sia le dichiarazioni DOCFA sia gli atti conclusivi. Il silenzio dell’Amministrazione induceva il ricorso; sopravveniva quindi un provvedimento di accoglimento parziale, limitato alle sole DOCFA, con diniego degli atti conclusivi per asserita mancanza di nesso strumentale e per il dedotto intento di controllo dell’operato amministrativo. Avverso tale diniego parziale il contribuente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara preliminarmente improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il silenzio diniego superato dal provvedimento sopravvenuto che ha accolto parzialmente l’istanza. Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ravvisa la fondatezza delle censure, rilevando l’errore logico-giuridico del diniego parziale.
L’Amministrazione aveva negato gli atti conclusivi della rettifica sostenendo l’insussistenza di un interesse diretto e la natura di controllo dell’operato pubblico. Il TAR replica che la disciplina dell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 consente l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di specie, la necessità è evidente: il contribuente aveva già impugnato l’avviso di accertamento dinanzi al giudice tributario, e la documentazione richiesta era proprio quella posta a fondamento della comparazione. Il Collegio richiama l’autorevole principio dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021, secondo cui l’Amministrazione non può sindacare la strategia difensiva e deve rilasciare i documenti quando vi sia un legame oggettivo, anche potenziale, con la controversia. Non rileva che il contribuente abbia già dimostrato di possedere molte informazioni: la valutazione sulla necessità probatoria spetta al diretto interessato e la produzione documentale può sempre costituire utile elemento di prova nel giudizio instaurato.
Il Collegio stigmatizza altresì l’incoerenza del diniego parziale: non si comprende la ragione per cui l’Amministrazione abbia rilasciato le DOCFA ma negato gli atti conclusivi, che rappresentano proprio l’elemento che determina il definitivo classamento e che, pertanto, può essere rilevante per far valere eventuali vizi di contraddittorietà o difetto di istruttoria dell’avviso di accertamento. La distinzione operata dall’Amministrazione risulta priva di ragionevole giustificazione e si traduce in un’inammissibile ingerenza nelle valutazioni difensive riservate al richiedente. Il diniego parziale è pertanto annullato, con condanna dell’Amministrazione a concedere accesso integrale e alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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