Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Campania n. 1112 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento preordinato a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, in attuazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., e consente di agire, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’Amministrazione soccombente è tenuta a dare puntuale, completa e leale esecuzione al comando giudiziale, senza poter addurre ragioni per sottrarvisi. Il ricorso è ammissibile solo se la sentenza è depositata in copia autentica con la prova del passaggio in giudicato, a norma dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., ed è procedibile decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione, nomina il commissario ad acta e applica la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d) ed e), cod. proc. amm., non potendosi ritenere manifestamente iniqua la misura pari agli interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti di supplenza negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, aveva agito davanti al giudice del lavoro per ottenere l’accertamento del diritto alla Carta elettronica del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio, pari a € 500,00 per ciascuna annualità.
Il giudice del lavoro aveva accolto integralmente la domanda con sentenza n. 750/2025, pubblicata il 05.04.2025. Notificata in forma esecutiva, la pronuncia non era stata impugnata ed era passata in giudicato. A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha adito il TAR con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta, la condanna a una penalità di mora e la vittoria delle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha esaminato la ricevibilità del ricorso. L’azione è stata proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il ricorrente ha assolto all’onere probatorio dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., depositando la copia autentica della sentenza e il certificato di passaggio in giudicato, produzione che costituisce condizione di ammissibilità.
Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, quale condizione di procedibilità delle azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ricevibile.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il giudizio di ottemperanza garantisce l’effettività della tutela giurisdizionale in attuazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., e l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato è corollario dello Stato di diritto. Il comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro è apparso chiaro, preciso e incondizionato, imponendo l’erogazione del buono elettronico per un valore complessivo di € 1.500,00. L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito alcuna prova di adempimento, nemmeno parziale, né ha allegato impedimenti oggettivi: la sua condotta integra un palese e ingiustificato inadempimento.
Il Collegio ha quindi ordinato l’esecuzione entro 60 giorni e ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di nomina del commissario ad acta, ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 21 cod. proc. amm. e longa manus dell’amministrazione inadempiente. L’incarico è stato affidato al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, per intervenire in via sostitutiva entro ulteriori 30 giorni.
Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. la configura come misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, compatibile con le condanne al pagamento di somme, poiché di natura sanzionatoria e compulsiva. Non emergendo ragioni di manifesta iniquità né opposizioni dell’Amministrazione, la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla sorta capitale di € 1.500,00, con decorrenza dal sessantunesimo giorno e limite massimo del 10%. Le spese, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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