Nessuna rettifica in aumento della superficie demaniale senza evidenza pubblica (TAR Campania n. 2124 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il concessionario chiede la rettifica in aumento della superficie indicata nell’atto di concessione demaniale marittima non può essere accolta quando l’adeguamento metri co si traduca in un ampliamento dell’area assentita. In tal caso non si configura una mera correzione del dato metrico, ma una nuova concessione su superficie ulteriore, soggetta alla procedura di evidenza pubblica. Il diniego è legittimo anche in assenza del piano di utilizzo delle aree demaniali della Regione e di un regolamento comunale del demanio marittimo. Il provvedimento che riscontra l’istanza, esponendo i dati di fatto e l’interpretazione degli atti concessori, non integra un annullamento d’ufficio della concessione in essere.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di uno stabilimento balneare per effetto di una concessione demaniale marittima del 2016, rilasciata in variazione di una precedente concessione del 2009. Con istanza del luglio 2023 ha chiesto al Comune la rettifica della superficie indicata nell’atto concessorio, deducendo una mera erroneità dell’indicazione metrica a fronte di un ingombro graficamente individuato di estensione maggiore.
Il Comune ha dapprima comunicato i motivi ostativi e poi respinto l’istanza. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo la rilevanza della sola concessione del 2016, la natura di annullamento d’ufficio del provvedimento e l’insussistenza di qualsiasi ampliamento. L’amministrazione ha chiesto il rigetto. In sede cautelare il Tribunale aveva già respinto l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esclude anzitutto che il diniego integri un provvedimento di secondo grado. L’atto impugnato non caduca, non conferma e non modifica precedenti concessioni: si limita a esporre i dati di fatto e l’interpretazione degli atti succedutisi nel tempo per riscontrare l’istanza. La censura fondata sull’art. 21-nonies legge n. 241/1990 è quindi priva di presupposto.
Sul merito, la tesi della ricorrente non persuade. Entrambe le concessioni — quella del 2009 e quella del 2016 — indicano la medesima superficie di 1.190,00 m.q., e tale dato figura non solo nell’atto ma anche negli elaborati grafici allegati. La planimetria del 2009 e la relazione tecnica del 2016 quantificano l’arenile in 285,00 m.q., secondo il rilievo eseguito da un tecnico incaricato dalla stessa società.
La concessione del 2016 si salda espressamente a quella del 2009: è rilasciata come variazione del contenuto di quest’ultima per l’installazione di pedane e cabine, richiama gli obblighi e le prescrizioni dell’atto precedente e ne replica le misure. Il Comune, dunque, non ha errato nel richiamare la concessione del 2009. Le altre voci — parcheggio, corpo centrale, zona servizi spiaggia, pedana in legno — risultano identiche tra i due atti, sicché la discrasia non può essere riferita ad aree diverse dall’arenile.
Il Tribunale richiama le regole di interpretazione del contratto: l’art. 1362 cod. civ. impone di ricostruire l’intenzione comune dei contraenti, confermata in 285,00 m.q.; l’art. 1363 cod. civ. impone l’interpretazione complessiva delle clausole, stante il collegamento tra le concessioni; l’art. 1366 cod. civ. richiede infine l’interpretazione secondo buona fede. L’assunto della ricorrente comporterebbe un aumento di ben 524 m.q., estraneo a una mera correzione metrica.
Ne segue che la rettifica richiesta si tradurrebbe in un ampliamento dell’area demaniale in concessione, soggetto alla procedura di evidenza pubblica, precluso dalla normativa nazionale e comunitaria e dall’assenza del piano di utilizzo delle aree demaniali della Regione Campania. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.