Ottemperanza al giudicato e potere del giudice di nominare commissario ad acta (TAR Lazio n. 2520 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine e nomina, fin da ora, un commissario ad acta che vi provveda in caso di infruttuoso decorso del termine. La astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va concessa quando il ritardo non riveli la volontà dell’amministrazione di sottrarsi all’obbligazione.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza di una sentenza emessa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno. Il titolo era passato in giudicato e regolarmente notificato all’amministrazione.
Non essendo stata data esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la condanna dell’amministrazione e la fissazione di una penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti sull’esecuzione. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente di esperire l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione al giudicato.
Nel caso concreto, l’attività richiesta all’amministrazione non risulta svolta. Non emergono dagli atti elementi che dimostrino il contrario, né sopravvenienze idonee a configurare ragioni ostative. A fronte delle allegazioni della ricorrente sull’inadempimento, la parte resistente non ha offerto chiarimenti sulla corretta esecuzione del titolo.
Ne consegue la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Tribunale nomina fin da ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente preposto alla Direzione generale competente per materia, che provvederà senza compenso e senza facoltà di delega in caso di infruttuoso decorso del termine.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio la respinge. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme non è tale da giustificare la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non emergendo la volontà dell’amministrazione di sottrarsi all’obbligazione.
Sulle spese, il Tribunale applica la soccombenza parziale, in ragione del respingimento della domanda di penalità, e liquida forfettariamente l’importo tenendo conto della natura esecutiva del giudizio. Richiama i parametri del D.M. 55/2014 e, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., le pronunce della settima sezione del Consiglio di Stato nn. 7251, 6935, 6923 e 6924 del 2025. Il ricorso è dunque accolto nei limiti indicati.
Nota della Redazione
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