Ottemperanza al giudicato civile: nomina del commissario per la Carta docente (TAR Campania n. 2112 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non abbia dato prova dell’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere all’attivazione della Carta, per l’importo indicato nella decisione civile, entro il termine di novanta giorni. Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché compia tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione.
Il Fatto
Un’insegnante ha agito davanti al giudice del lavoro e ha ottenuto dal Tribunale di Avellino una sentenza che accertava il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per quattro anni scolastici, con condanna del Ministero all’accredito della somma di € 2.000.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione ai fini dell’intimazione ad adempiere. Decorso il termine di centoventi giorni senza esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato il rispetto delle formalità procedurali. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria dell’ufficio giudiziario, che è stata notificata all’amministrazione per l’intimazione ad adempiere e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il TAR ha rilevato che le statuizioni del dispositivo non risultano aver ricevuto esecuzione, per la mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente. La fondatezza della pretesa, unita al rispetto delle formalità, giustifica l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha pertanto ordinato all’amministrazione di attivare la Carta elettronica per l’importo indicato nella decisione del giudice civile, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario, che dovrà insediarsi su richiesta della parte ricorrente e provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della stessa.
Il TAR ha precisato che il commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stata prevista alcuna liquidazione di compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in complessivi € 800,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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