Illegittimazione a impugnare le comunicazioni di chiusura del procedimento di sospensione dehor (TAR Lombardia n. 528 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse, l’impugnazione di atti comunicativi con cui l’amministrazione attesta il venir meno delle ragioni poste a fondamento di precedenti diffide, quando gli atti non sono indirizzati al ricorrente e sono comunque privi di ogni lesività. La qualificazione di un atto come provvedimento impugnabile presuppone l’idoneità a incidere direttamente sulla sfera giuridica del destinatario, non potendosi radicare la legittimazione al ricorso sulla mera prospettazione di un pregiudizio futuro e incerto. In fase cautelare, l’accertamento del difetto delle condizioni dell’azione determina il rigetto dell’istanza di sospensione, con condanna del ricorrente alle spese della fase.
Il Fatto
Una società operante nel settore della ristorazione ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, la deliberazione con cui il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di un tratto di lungolago, contestando altresì, con successivi motivi aggiunti, le comunicazioni con cui l’amministrazione ha dichiarato la chiusura del procedimento avviato per la sospensione temporanea di due dehors, essendo stato posticipato l’inizio dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato le eccezioni sollevate dalla difesa dell’amministrazione, ritenendole, ad un primo sommario esame, dotate di profili di fondatezza. L’attenzione del collegio si è concentrata sull’impugnazione proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto le note con cui il Comune aveva comunicato a due diverse società il venir meno delle ragioni poste a fondamento delle precedenti diffide a rilasciare l’area occupata con i dehors.
Il Collegio ha rilevato che tali atti non risultano indirizzati alla società ricorrente, la quale inoltre non ha documentato di essere titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico. Da ciò è derivata la declaranda di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione, non avendo la ricorrente dimostrato un collegamento qualificato con la situazione giuridica dedotta in giudizio.
Il Tribunale ha altresì escluso la sussistenza dell’interesse ad agire, atteso che le comunicazioni impugnate, lungi dall’incidere negativamente sulla sfera giuridica della ricorrente, sono comunque prive di ogni lesività. Esse si limitano, infatti, a rappresentare la posticipazione dell’inizio dei lavori, determinando il superamento delle ragioni delle precedenti diffide.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare formulata con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata respinta, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in complessivi euro 1.000,00.
Nota della Redazione
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