Condono edilizio e vincolo paesaggistico, il parere tardivo non vale assenso (TAR Campania n. 2097 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio di opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il termine di 180 giorni per la formulazione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo è previsto dall’art. 32 l. n. 47/1985, non già dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, che disciplina la sola autorizzazione paesaggistica ordinaria. La sua inosservanza non determina alcun silenzio assenso, ma configura un mero silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di esprimere il parere. Il parere negativo sopravvenuto conserva valore vincolante e assume funzione di atto preclusivo della sanatoria, non degradando a parere consultivo. È inoltre preclusa la modifica del manufatto abusivo per cui pende la domanda di condono al di fuori della procedura dell’art. 35 l. n. 47/1985: la trasformazione successiva impedisce alla Soprintendenza qualsiasi valutazione di compatibilità paesaggistica sulle opere originarie.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di una porzione di fabbricato residenziale situata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel 1986 presenta domanda di condono edilizio ex l. n. 47/1985 avente ad oggetto il livello seminterrato e il piano terra. Il sovrastante piano mansardato, di successiva realizzazione, non rientra nella domanda, essendo stato oggetto di autorizzazione comunale.
Nel 2023 il ricorrente integra la pratica con l’istanza di autorizzazione paesaggistica. Ottenuto il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio, il Comune richiede il parere alla Soprintendenza, che lo esprime in senso contrario il 12 marzo 2024. Su tale parere, ritenuto vincolante, il Comune adotta il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria il 18 marzo 2024. Il ricorrente impugna il diniego, il parere e la comunicazione dei motivi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto i primi due motivi, con cui il ricorrente deduce la tardività del parere e la conseguente formazione del silenzio assenso, oltre alla degradazione del parere da atto vincolante a mero apporto consultivo. La tesi non regge. L’art. 32 l. n. 47/1985 subordina il titolo in sanatoria, per opere su immobili vincolati, al parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Il termine applicabile è quello di 180 giorni, non quello di 45 giorni riferibile all’autorizzazione paesaggistica ordinaria. La sua scadenza non produce alcun silenzio assenso, ma un silenzio inadempimento.
La giurisprudenza citata è costante: il silenzio formatosi per decorso dei termini sull’istanza di regolarizzazione non equivale mai ad assenso e il parere negativo sopravvenuto ha valore vincolante di atto preclusivo del condono (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4033 del 2018; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7147 del 2019; Cons. Stato, Sez. VII, n. 5606 del 2024). Nel caso di specie il termine non era comunque scaduto, essendo il procedimento iniziato il 19 dicembre 2023 e concluso il 12 marzo 2024, con sospensione nel periodo delle osservazioni.
Il terzo motivo investe il merito del parere contrario, che aveva rilevato la realizzazione del piano mansardato senza autorizzazione paesaggistica e l’impossibilità di sanare solo una porzione del fabbricato. Il motivo è infondato. La località è vincolata per decreto ministeriale del 1966 e tutelata ex art. 142, comma 1, lett. a) e f), d.lgs. n. 42/2004, per la fascia dei 300 metri dalla battigia e per la perimetrazione del parco nazionale. La sopraelevazione, pur assentita sul piano urbanistico-edilizio, necessitava di autorizzazione paesaggistica, in mancanza della quale l’autorizzazione comunale è inefficace.
È preclusa la modifica del manufatto abusivo per cui pende il condono al di fuori della procedura dell’art. 35 l. n. 47/1985 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8713 del 2023). La trasformazione successiva impedisce alla Soprintendenza di valutare la compatibilità paesaggistica delle opere come configurate al momento della domanda. Il parere, pertanto, non è viziato per incompetenza, essendosi la Soprintendenza espressa sui soli effetti paesaggistici e non sulla conformità urbanistico-edilizia.
Il quarto motivo, sulle asserite carenze documentali, è infondato: la lacuna non è di carattere formale e non è sanabile per integrazione, poiché la trasformazione ha alterato in modo radicale l’assetto originario. Il quinto motivo, sulla mancata confutazione delle osservazioni, è infondato: l’Amministrazione ha dato atto di averle esaminate e ha motivato adeguatamente. Il sesto motivo, di illegittimità derivata, cade con il rigetto dei precedenti. Il ricorso è respinto con condanna del ricorrente alle spese per la difesa statale e compensazione con il Comune.
Nota della Redazione
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