Affidamento diretto elude la rotazione se l’impresa è collegata al gestore uscente (TAR Campania n. 2096 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di rotazione, di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023, vieta l’affidamento diretto di un appalto di importo inferiore alle soglie europee all’operatore economico uscente. Tale divieto opera anche nei confronti dell’impresa che, pur formalmente diversa, sia sostanzialmente riconducibile al gestore uscente per la presenza di molteplici e concordanti indici di collegamento. Ne consegue che l’impresa collegata al gestore uscente è priva di interesse ad agire avverso l’affidamento diretto, poiché dall’eventuale annullamento non potrebbe trarre alcuna utilità concreta. La sua legittimazione attiva, pur sussistente in quanto impresa di settore, non supplisce alla carenza dell’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle attività di supporto all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, iscritta all’albo dei gestori di cui all’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, impugna la determinazione con cui il responsabile del settore contabile di un Comune ha affidato in via diretta a un’altra impresa un servizio di aggiornamento delle procedure, elaborazione dati, PEF e tariffe, accertamenti IMU e TARI, gestione coattivi e bonifiche delle banche dati, per un importo di euro 43.200 oltre IVA e per tre anni.
La ricorrente deduce tre motivi: la violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019, per il difetto del requisito di iscrizione all’albo in capo all’affidataria; il difetto e la contraddittorietà della motivazione. Il Comune e l’impresa controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse, sostenendo che la ricorrente sarebbe sostanzialmente collegata al gestore uscente e che il principio di rotazione le impedirebbe comunque di ottenere l’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni con cui la ricorrente contesta l’ammissibilità delle difese avversarie. Quanto alla prima, l’eccezione di inammissibilità del ricorso non può essere qualificata come ricorso incidentale: questo è configurato dal codice del processo amministrativo come mezzo di impugnazione autonomo, nel quale sono proponibili domande ai sensi dell’art. 42, comma 1, cod. proc. amm., mentre nel caso di specie né il Comune né la controinteressata hanno impugnato alcun provvedimento, limitandosi a eccepire un vizio processuale. La seconda eccezione è parimenti infondata: la legittimazione attiva sussiste in capo alla ricorrente quale impresa di settore, ma essa non supplisce alla carenza dell’interesse ad agire, che richiede la possibilità di ottenere un risultato favorevole concreto e attuale.
Infondata è anche la terza eccezione, secondo cui il giudice non potrebbe pronunciarsi su un potere non ancora esercitato. Il Collegio rileva che oggetto dell’esame non è l’accertamento di una causa di esclusione non automatica ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 36 del 2023, né esiste un potere di esclusione della stazione appaltante ancora da esercitare, poiché non è stata espletata alcuna procedura selettiva e la ricorrente non ha presentato alcuna offerta.
Quanto all’ultima eccezione, il Collegio osserva che la direttiva 89/665/CEE, richiamata dalla ricorrente, si applica agli appalti di valore non inferiore alle soglie stabilite dall’art. 4 della direttiva 24/2014/UE. Nel caso di specie si tratta di un affidamento al di sotto della soglia di rilevanza euro-unitaria, sicché l’ammissibilità va accertata esclusivamente in applicazione delle norme processuali nazionali.
Nel merito dell’eccezione di inammissibilità, il Collegio richiama l’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone il rispetto del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee e vieta l’affidamento al contraente uscente in caso di due consecutivi affidamenti nello stesso settore di servizi. Le controparti hanno dimostrato molteplici e concordanti indici di collegamento sostanziale tra la ricorrente e il gestore uscente: un legame familiare tra i rispettivi soci unici, il trasferimento delle quote societarie avvenuto in un periodo immediatamente precedente all’affidamento, l’identica sede legale e l’identico revisore legale.
Il Collegio conclude che l’affidamento diretto a un operatore sostanzialmente riconducibile al gestore uscente configura elusione del principio di rotazione. La ricorrente, pertanto, non potrebbe aspirare all’affidamento neppure in caso di annullamento, e il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Le spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, sono poste a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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