Concessioni demaniali marittime ante 2000 soggette a direttiva servizi e concorrenza (TAR Lazio n. 2507 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, anche se rilasciate anteriormente al 7 dicembre 2000, soggiacciono alla direttiva 2006/123/CE e ai principi di trasparenza e parità di trattamento affermati dalla Corte di Giustizia. Il rapporto concessorio di durata è esposto allo ius superveniens di matrice eurounitaria per la parte successiva all’innovazione, senza che rilevi la data del rilascio originario. Il c.d. diritto di insistenza, soppresso dall’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, costituiva una restrizione della libertà di stabilimento e non può fondare alcun legittimo affidamento in capo al concessionario uscente. È conforme al diritto unionale l’art. 49 cod. nav., che alla scadenza devolve gratuitamente allo Stato le opere non amovibili, salvo diversa pattuizione nell’atto di concessione.
Il Fatto
Le ricorrenti, società titolari di stabilimenti balneari con rapporti concessori sorti anteriormente al 7 dicembre 2000, hanno chiesto l’accertamento dell’inapplicabilità ai loro rapporti della direttiva 2006/123/CE e dei principi della sentenza Telaustria Verlags GmbH, C-324/98. Hanno inoltre domandato la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione di rinnovo senza soluzione di continuità, previa disapplicazione della normativa interna incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE.
Con due ricorsi per motivi aggiunti hanno impugnato le deliberazioni di Giunta che avevano limitato l’efficacia delle concessioni prima al 31 dicembre 2024 e poi al 30 settembre 2027, deducendone l’illegittimità derivata e sollevando questione di costituzionalità dell’art. 49 cod. nav. per contrasto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4014/2025, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.. Il presupposto delle doglianze — la sottrazione dei rapporti sorti prima del 2000 alla disciplina eurounitaria — è confutato dalla sentenza della Corte di Giustizia 11 luglio 2024, C-598/22 (S.I.I.B.), che ha ritenuto infondata la questione di contrarietà dell’art. 49 cod. nav. al diritto unionale.
Il principio di inalienabilità del demanio pubblico implica che le autorizzazioni di occupazione hanno carattere precario, con durata determinata e revocabili. Il concessionario non poteva ignorare, sin dalla stipula, tale carattere. La Corte distingue il settore dei giochi d’azzardo, oggetto della sentenza Laezza, C-375/14, ove i concessionari utilizzano beni propri, dal demanio marittimo, ove l’autorizzazione conferisce solo un diritto di superficie a carattere transitorio sulle opere non amovibili.
Quanto al diritto di insistenza, la sua soppressione rispondeva alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 ed è confermata da Corte cost. n. 40/2017. Esso configurava una restrizione della libertà di stabilimento e non poteva tutelare l’affidamento. La pretesa a un trattamento differenziato per le concessioni sorte prima della sentenza Telaustria è priva di fondamento: ai rapporti di durata si applica il principio per cui la sopravvenienza normativa incide sulla parte del rapporto successiva all’innovazione.
Con l’ordinanza 4 giugno 2025, C-464/24, la Corte di Giustizia ha chiarito che le concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009 ma rinnovate successivamente rientrano nell’ambito della direttiva al momento del rinnovo. La domanda di indennizzo per le opere non amovibili è respinta: l’appropriazione gratuita costituisce l’essenza dell’inalienabilità, salvo diversa pattuizione consentita dall’art. 49 cod. nav.
Non sussiste la dedotta espropriazione indiretta, né la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. La deroga al principio di evidenza pubblica per esigenze storico-culturali richiede una previa individuazione dei requisiti ai sensi del d.lgs. 42/2004, non allegata dalle ricorrenti. Ricorso e motivi aggiunti sono infondati; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.