Ricorso improcedibile per mancata impugnazione del provvedimento confermativo (TAR Lazio n. 8740 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento di conferma del diniego in esecuzione di un’ordinanza cautelare che dispone il riesame determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso l’atto originario, quando il nuovo provvedimento non sia stato impugnato e non vi sia domanda risarcitoria. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La regola non ammette eccezioni fondate sull’eventuale viziata motivazione dell’atto sopravvenuto, che avrebbe dovuto formare oggetto di autonoma impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, impugnava il decreto con cui la Questura di Roma aveva rifiutato il titolo di viaggio ex art. 24 del d.lgs. n. 251/2007, ritenendo non dimostrate le fondate ragioni che impedivano di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di origine. Con ordinanza cautelare, il TAR accoglieva l’istanza ai fini del riesame, evidenziando la sussistenza di problematiche burocratiche di rilascio del documento.
In esecuzione dell’ordinanza, la Questura adottava un nuovo decreto di conferma del diniego, che il ricorrente non impugnava. Il Tribunale dichiarava quindi improcedibile l’istanza cautelare e, all’udienza di discussione, rilevava d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato come provvedimento confermativo il decreto del 5 ottobre 2023, adottato in esecuzione del remand cautelare. Tale atto, pur ribadendo il diniego originario, costituisce una nuova manifestazione di volontà dell’Amministrazione, fondata su una rinnovata istruttoria e su autonome ragioni motivazionali. Ne deriva che il provvedimento sopravvenuto si sostituisce a quello gravato, che perde ogni lesività attuale.
La mancata impugnazione del decreto confermativo, in mancanza di qualsiasi domanda risarcitoria, rende inidoneo l’eventuale annullamento dell’atto originario a produrre un vantaggio concreto per il ricorrente. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
La pronuncia conferma il principio secondo cui l’onere di impugnazione si sposta sul provvedimento adottato in esito al riesame, dovendo la parte verificare la persistenza dell’interesse alla decisione sulla domanda originaria. La circostanza che il nuovo diniego sia stato adottato in esecuzione di un’ordinanza cautelare non esonera il ricorrente dall’onere di gravame, trattandosi di atto autonomamente lesivo.
Il Collegio ha poi compensato integralmente le spese di lite e confermato l’ammissione al gratuito patrocinio, liquidando il compenso al difensore nella misura ridotta ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.