Controllo Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei 23 Enti parco nazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 13 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionali, esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, non si esaurisce nella verifica dei saldi contabili, ma investe la complessiva economicità e funzionalità della gestione. Nei referti unitari la Corte valuta l’adeguatezza degli assetti organizzativi, la capacità di programmazione, l’attitudine a reperire risorse autonome e la congruità degli accantonamenti. Il giudizio di sostanziale difficoltà gestionale può fondarsi su indicatori convergenti — dipendenza dai trasferimenti statali, ricorso preponderante agli affidamenti diretti, accumulo di residui passivi e sottostima del fondo rischi — anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli Enti ha riferito al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei 23 Enti parco nazionali per l’esercizio 2023. Il referto unitario, che segue quello relativo al 2022, esamina il quadro normativo generale del settore e i risultati contabili complessivi, per poi analizzare la gestione di ciascun Ente.
Il provvedimento è adottato nell’adunanza del 13 febbraio 2025 e comunicato alle Presidenze delle due Camere unitamente ai conti consuntivi e alle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione, che alla relazione stessa restano allegati quale parte integrante. La questione sottoposta al controllo non riguarda singoli atti, ma la tenuta complessiva del sistema degli enti parco.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione della perdurante dipendenza del comparto dai trasferimenti statali, che nel 2023 ammontano a 81,3 milioni, pari al 63,7 per cento delle entrate correnti. Le entrate proprie crescono al 31,9 per cento, ma in diciotto enti su ventitré l’incidenza resta inferiore al 10 per cento e in otto non raggiunge il 2 per cento. Il segnale è la persistente assenza di autofinanziamento, che espone gli Enti alla volatilità dei trasferimenti.
Sul versante dell’attività negoziale, il referto rileva che su 3.192 procedure concluse nel 2023, 2.832 sono affidamenti diretti. La Corte non censura lo strumento in sé — il d.lgs. n. 36 del 2023 ne amplia i margini — ma la carenza di programmazione che lo giustifica. Richiama l’art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 sull’obbligo di ricorso al Mepa e alle convenzioni Consip sopra i 5.000 euro e l’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023 sul principio di rotazione, che ammette il riaffidamento solo se motivato.
La Corte censura poi il ritardo nella programmazione urbanistica e ambientale. A oltre trent’anni dalla legge quadro n. 394 del 1991, molti Enti restano privi di piano e regolamento, benché la legge contempli meccanismi sostitutivi ministeriali rimasti inattuati. La Corte suggerisce semplificazioni normative, richiamando l’approccio conservazione-sviluppo emerso dal congresso mondiale dei Parchi di Sidney del 2014.
Sui organi di governo, il referto segnala nove Enti in regime di commissariamento: sei in attesa della nomina dei Presidenti e tre a seguito di revoca dell’incarico. Asinara e Aspromonte risultano privi di organo di vertice per scadenza degli incarichi commissariali non rinnovati. La Corte raccomanda procedure di rinnovo rapide, per assicurare continuità amministrativa, e puntuale applicazione del d.p.c.m. 23 agosto 2022, n. 143 in materia di compensi.
Il referto si chiude sulle poste patrimoniali. I residui passivi salgono a 285,3 milioni (+11,9 per cento) e la cassa disponibile a 451,9 milioni, indice di difficoltà nel ciclo del passivo contabile. La Corte raccomanda il rafforzamento della capacità di pagamento dei residui e un adeguato accantonamento al fondo rischi, la cui sottostima — più volte rilevata nei singoli referti — può minare gli equilibri di bilancio quando il danno paventato si realizzi.
Nota della Redazione
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