Riscatto laurea e servizio militare: la sovrapposizione contributiva esclude il calcolo retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 281 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscatto del corso di laurea ai fini pensionistici, il periodo riscattato non può essere valorizzato per la parte che si sovrapponga a un altro periodo già coperto da contribuzione, poiché la disciplina ratione temporis applicabile e quella successiva escludono la possibilità di computare periodi coincidenti. Il legittimo affidamento del lavoratore, fondato sulla tardiva contestazione della sovrapposizione da parte dell’Istituto previdenziale, non supera il limite normativo posto alla facoltà di riscatto, giacché la natura meramente ricognitiva del procedimento pensionistico impedisce di fondare la pretesa di pagamento su mere disfunzioni procedimentali. Appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti anche la domanda risarcitoria conseguente all’inadempimento delle obbligazioni del rapporto pensionistico. Il danno da mancato guadagno richiede la prova, anche indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito, esclusi i guadagni meramente ipotetici.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un ente locale e cessato dal servizio, è titolare di pensione anticipata liquidata con il sistema misto e iscrizione alla Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali. Ha impugnato l’atto di liquidazione del 2020 nella parte in cui applica il calcolo misto anziché quello retributivo, chiedendo la condanna dell’Istituto al ricalcolo del trattamento e alla corresponsione dei differenziali maturati, oltre interessi e rivalutazione.
Il ricorrente ha sostenuto la spettanza del riscatto integrale della laurea e del servizio militare, sul presupposto che l’Amministrazione, ove avesse segnalato la sovrapposizione contributiva tra i due periodi, gli avrebbe consentito scelte diverse. Ha inoltre dedotto la definitività del decreto di computo del servizio militare, da cui sarebbe disceso il diritto al calcolo retributivo, e, in via subordinata, il risarcimento del danno patrimoniale per l’operato della pubblica amministrazione. L’INPS ha eccepito la decadenza triennale, il difetto parziale di giurisdizione sulla domanda risarcitoria e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico esamina anzitutto l’eccezione di decadenza fondata sull’art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315, che ammette revoca o modifica del provvedimento di riscatto entro termini differenziati secondo il vizio dedotto. La norma fissa in tre anni il termine per l’errore di fatto o materiale e in dieci anni quello per l’acquisizione di nuovi documenti. Poiché la pensione è stata conferita con provvedimento del 25 febbraio 2020, l’eccezione è infondata.
Nel merito, la Corte disattende la domanda principale. Il dato normativo, sia quello applicabile al momento dei fatti sia quello successivo, esclude la possibilità di valorizzare periodi già coperti da contribuzione. La sovrapposizione temporale tra il quinquennio di studi universitari e il servizio di leva non consente il computo integrale del riscatto. Il legittimo affidamento non può superare un limite normativo preciso, perché l’inosservanza delle regole procedimentali da parte dell’Istituto non incide sul rapporto obbligatorio in difetto dei fatti costitutivi dell’obbligazione. La Corte richiama in proposito Cass. civ. sez. lav. n. 31954 del 2019, che riserva semmai la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Giudice respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, copre tutte le questioni sul diritto, la misura e la decorrenza della pensione, comprese le domande di risarcimento per inadempimento delle obbligazioni del rapporto, indipendentemente dall’entità del danno richiesto. Vi rientra anche il danno non patrimoniale da lesione del diritto al giusto procedimento e da contatto sociale.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui il diritto al ristoro esige la prova del pregiudizio effettivo e della sua entità. Il danno da mancato guadagno presuppone la dimostrazione, anche indiziaria, dell’utilità che il creditore avrebbe conseguito, esclusi i guadagni meramente ipotetici dipendenti da condizioni incerte. Cita Cass. civ. sez. III n. 24632 del 2015 e Cass. civ. sez. IV n. 5613 del 2018.
Accertata la legittimità del provvedimento dell’Istituto, la Corte esclude l’integrazione di alcuna delle tipologie di responsabilità prospettate. Nessun problema restitutorio deriva dal periodo di un mese e cinque giorni non considerato, essendo il relativo riscatto a carico della Cassa. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.