Irregolarità del conto e discarico dell’agente contabile nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 86 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la dichiarazione di irregolarità della gestione non comporta automaticamente l’addebito a carico dell’agente contabile. L’art. 149, comma 3, cod. giust. cont. distingue, infatti, la pronuncia di discarico dalla declaratoria di irregolarità, consentendo al collegio di dichiarare l’irregolarità della gestione anche quando non emergono squilibri o ammanchi. È pertanto ammissibile il giudizio di conto promosso su relazione del Giudice designato che censuri la rendicontazione sotto il profilo formale della rappresentazione contabile, pur concludendo per l’assenza di addebiti. Il conto redatto in difformità dal modello 21 di cui al d.P.R. n. 194/1996 è irregolare nella rappresentazione, ma la regolarità sostanziale della gestione va valutata autonomamente e può condurre al discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda due rendicontazioni rese da un’agente contabile incaricata della riscossione delle contravvenzioni al codice della strada per la Polizia Locale di un Comune, relative alle annualità 2018 e 2019. La nomina era avvenuta con provvedimento del Comandante della Polizia Locale, senza indicazione della data di decorrenza né della durata dell’incarico.
Il Giudice designato, all’esito dell’esame istruttorio, aveva chiesto la pronuncia collegiale di irregolarità delle gestioni, senza prospettare addebiti a carico dell’agente. L’agente contabile ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda, sostenendo che il giudizio di conto sarebbe finalizzato ad accertare ammanchi e che la relazione censurava i conti solo sotto il profilo della irregolarità di rappresentazione, con importi in pareggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare. Muovendo dalla Corte costituzionale n. 59 del 2024, ha ricordato che il giudizio di conto verifica se chi ha avuto in carico risorse finanziarie pubbliche sia in grado di rendere conto del modo legale in cui le ha spese, senza risultare gravato da obbligazioni di restituzione. In questa prospettiva confluiscono controlli di carattere formale, vertenti sulla correttezza della registrazione e rappresentazione contabile, e verifiche di carattere sostanziale, relative agli esiti gestionali e a eventuali ammanchi.
I due piani restano concettualmente separati. Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. Emilia-Romagna n. 158 del 2022), la Corte ha escluso qualsiasi automatismo tra declaratoria di irregolarità e mancato discarico. L’art. 149, comma 3, cod. giust. cont. prevede che, quando non pronuncia discarico, il collegio liquidi il debito dell’agente ovvero dichiari l’irregolarità della gestione contabile: la pronuncia di irregolarità non comporta dunque necessariamente un addebito.
Quanto al coinvolgimento di ulteriori soggetti nelle attività di riscossione, il Collegio ha qualificato costoro come agenti contabili sostituti di fatto, le cui attività confluiscono nell’unica rendicontazione dell’agente provvisoriamente sostituito, senza costituire gestioni distinte. È stata censurata la carenza organizzativa del dirigente responsabile, che ha omesso di adottare i provvedimenti di nomina.
Sul conto relativo al 2018, la Corte ha confermato l’irregolarità del prospetto, non redatto secondo il modello 21 e inidoneo, per forma e contenuto, a rappresentare gli esiti della riscossione, senza correlazione tra registri e quietanze. Sotto il profilo sostanziale, tuttavia, la documentazione versata in atti ha dimostrato riscossioni e riversamenti per pari importo, senza ammanchi: il conto è stato quindi discaricato senza addebito.
Quanto alla gestione 2019, il conto rispecchiava il modello ufficiale ed era stato parificato. Le discrasie campionarie sono state ritenute superate dalle precisazioni dell’agente, e le differenze residue, di importo contenuto, spiegate con la registrazione successiva delle operazioni. Il conto è stato dichiarato regolare, con discarico. Le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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