Conto del consegnatario irricevibile se privo dei modelli di legge (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 87 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il thema decidendum è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell’agente contabile, attraverso il controllo giudiziale del conto sintetico dallo stesso predisposto e sottoposto alle verifiche di parificazione. Il conto giudiziale reso dal consegnatario di beni mobili deve esibire, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, dando atto del carico, dello scarico, dei resti di cui esigere l’introito, dell’esito e della rimanenza. Il modello 16/M, che espone il solo riepilogo valutativo delle variazioni, è inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione: la documentazione integrativa depositata dall’amministrazione in pendenza di giudizio non convalida ex tunc il conto depositato, né consente l’approvazione e il discarico. Il conto è pertanto irricevibile, senza addebito di responsabilità all’agente.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile, quale consegnatario di beni mobili di un’amministrazione militare, per il periodo 01/01/2019–31/12/2019 e depositato l’11 maggio 2022. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel 2024, rilevava che il conto era stato compilato mediante il solo modello 16/M, senza il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 né altro modello idoneo a dare conto di quanto previsto dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, e che non risultava trasmessa la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c.; chiedeva quindi la fissazione dell’udienza.

L’amministrazione depositava memoria e, tramite caricamento diretto, il modello CM/4 e i registri CM/5A, CM/5D, CM/6B e CM/6A. L’agente contabile depositava a sua volta memoria, rilevando di aver provveduto al deposito del conto in ossequio al quadro normativo e di non poter essere chiamato a rispondere della mancata trasmissione dei documenti mancanti, insistendo per l’accertamento della regolarità del conto. All’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto, qualificato dalla Corte costituzionale n. 59/2024 come procedura giudiziale necessaria, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro o beni pubblici sia in grado di rendere conto del modo legale in cui li ha gestiti. L’art. 140, comma 3, c.g.c. costituisce l’agente in giudizio per il fatto stesso del deposito del conto, e l’art. 103, comma 2, Cost. riserva in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, l’esame dei conti: alla verifica giudiziale non può supplirsi con controlli interni all’amministrazione.

Nel merito, il consegnatario di beni mobili non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia, implicante la resa del conto giudiziale ex art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare il debito per il materiale esistente all’inizio dell’esercizio, il materiale avuto in consegna, quello distribuito o altrimenti consegnato e quello rimasto al termine. Tali risultanze non si rinvengono nel conto compilato sul modello 16/M e, già solo per questo, il conto non è aderente alle prescrizioni di legge.

Il Collegio chiarisce che l’utilizzo del modello 24, previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per gli enti locali, non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare, ma il conto deve comunque esibire i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le Istruzioni tecnico-applicative approvate con DM 20 dicembre 2006 confermano che il modello 16/M è solo uno dei documenti che compongono il conto e che tutti gli altri devono essere trasmessi alla Sezione giurisdizionale, perché solo nel loro complesso rappresentano fedelmente la gestione. A nulla vale che l’amministrazione abbia ritenuto di trattenere tali modelli presso di sé e di renderli disponibili a richiesta: la trasmissione deve avvenire a cura di un responsabile del procedimento, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, nel caso di specie non depositata.

Il magistrato istruttore, quindi, non avrebbe potuto sopperire alle carenze formali e sostanziali del conto, dovendo preliminarmente verificarne l’idoneità. Il Collegio dichiara conseguentemente irricevibile il conto, escludendo ogni responsabilità dell’agente contabile, e rileva che l’acquisizione dei modelli integrativi in pendenza di giudizio non opera con effetto convalidante ex tunc: solo dal deposito di un conto pienamente idoneo decorrono i termini dell’art. 150 c.g.c. per l’eventuale nuova istruttoria. La declaratoria di irricevibilità esonera dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *