Acquisto di partecipazioni pubbliche: la Corte verifica la motivazione, non cogestisce (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 48 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione della Corte dei conti, pur non traducendosi in una compiuta analisi economico-finanziaria che sconfinerebbe in una inammissibile forma di cogestione dell’azione amministrativa, è volta a verificare la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti istruttori condotti dall’amministrazione e l’affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, al fine di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui l’ente perviene. L’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5, comma 1, TUSP non può ritenersi assolto da mere affermazioni apodittiche o dalla ripetizione del dato legale, ma esige che l’atto dia conto, tra l’altro, delle ragioni di convenienza economica anche mediante il confronto con soluzioni gestionali alternative e che la valutazione di infungibilità dell’operazione sia supportata da documentazione comprovante i presupposti fattuali e giuridici della scelta.
Il Fatto
Il Comune di Ascoli Piceno, con deliberazione consiliare n. 118 del 22 dicembre 2025, ha autorizzato la propria partecipata Ascoli Servizi Comunali s.r.l. all’acquisto del 50% del capitale sociale della società Picenambiente s.r.l., acquisendo così una partecipazione indiretta. L’operazione, del valore nominale di euro 252.500,00, si inserisce in un più ampio progetto finalizzato alla realizzazione e alla gestione unitaria della nuova discarica per rifiuti non pericolosi “Vasca 0” e alla messa in sicurezza dell’ex sito di discarica dismesso EcoBretta, oggetto di una diffida della Provincia di Ascoli Piceno per potenziale inquinamento. L’atto è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 per il parere di conformità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il complesso quadro fattuale, evidenziando la natura frammentaria della documentazione pervenuta e la mancanza di un documento organico che illustrasse il contesto dell’operazione, circostanza che ha reso difficoltosa l’istruttoria. Ha quindi delimitato l’oggetto del proprio scrutinio, circoscritto alla sola operazione di acquisto della partecipazione indiretta, escludendo le ulteriori fasi del progetto (cessione del ramo d’azienda, accordi di rete) in quanto esorbitanti dal perimetro di cognizione della funzione consultiva.
Nel merito, la Corte ha verificato la sussistenza dei “vincoli di scopo” e “vincoli di attività” di cui all’art. 4 TUSP e la rispondenza dell’operazione con le finalità istituzionali dell’ente, ritenendo la realizzazione e la gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi, inserita nel ciclo dei rifiuti, di interesse generale e di stretta inerenza con le finalità comunali. Ha inoltre dato atto dell’adempimento degli oneri di cui all’art. 5, comma 2, TUSP, relativi alla consultazione pubblica e alla dichiarazione di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
L’esito positivo del parere è, tuttavia, condizionato da rilievi critici in ordine alla completezza della motivazione. Sotto il profilo della convenienza economica, la delibera omette di considerare un ulteriore onere finanziario a carico della società acquirente (euro 150.000,00 a titolo di prestito da soci fruttifero), risultante solo dalla relazione tecnica dell’advisor. Inoltre, non risulta effettuata alcuna puntuale attività di due diligence sul valore delle quote, pur essendo la stessa prevista dalla proposta irrevocabile di acquisto e ritenuta doverosa in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all’art. 97 Cost.
Infine, la Corte rileva una carenza motivazionale in ordine alla asserita “infungibilità” dell’acquisto della partecipazione. La delibera fonda tale caratteristica sulla proprietarietà del sito, da parte di Picenambiente s.r.l., della discarica “Vasca 0”; la documentazione agli atti dimostra, al contrario, che la titolarità dell’asset è ancora in capo a G.E.T.A. s.r.l., non essendosi perfezionata la cessione del ramo d’azienda, né risultando intervenuta la voltura del provvedimento autorizzatorio unico (PAU) a favore della partecipanda. Le caratteristiche di infungibilità risultano pertanto, allo stato, meramente potenziali e subordinate alla completa attuazione degli impegni assunti con la lettera di intenti.
Nota della Redazione
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