Accesso agli atti e documenti esistenti: no a piani ed elaborazioni (TAR Campania n. 1812 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, disciplinato dagli art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, presuppone la strumentalità della documentazione rispetto a una posizione di interesse sostanziale del richiedente, che deve essere rappresentata nell’istanza. L’accesso ha ad oggetto esclusivamente documenti specifici già formati ed esistenti: non può estendersi a notizie o informazioni che presuppongono un’attività di ricerca ed elaborazione da parte dell’amministrazione. Ne consegue che la pubblica amministrazione non è tenuta a formare documenti inesistenti né a predisporre prospetti o piani di calcolo richiesti dall’istante. Il silenzio serbato sull’istanza integra tacito diniego, impugnabile per l’accertamento dell’illegittimità e per la condanna all’esibizione dei soli documenti effettivamente detenuti.

Il Fatto

La ricorrente, destinataria di un pignoramento presso terzi nell’ambito di una procedura esecutiva, assumeva che l’ordinanza di assegnazione delle somme non fosse mai stata notificata all’istituto previdenziale, terzo pignorato, con conseguente inefficacia del pignoramento. Dopo aver diffidato l’istituto a ricostituire il trattamento pensionistico e aver ricevuto riscontro in senso contrario, presentava domanda di accesso agli atti per acquisire copia dell’ordinanza in formula esecutiva, della relativa ricevuta di notifica, del provvedimento di accantonamento e del prospetto degli importi accantonati.

Ritenendo la risposta amministrativa incompleta, la ricorrente reiterava l’istanza, rimasta senza esito. Proponeva quindi ricorso per l’accertamento del silenzio diniego e per la condanna all’esibizione dei documenti, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e riserva di agire per il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal requisito della strumentalità dell’accesso rispetto a una posizione di interesse sostanziale. L’istante aveva rappresentato con chiarezza l’esigenza difensiva sottesa alla richiesta, consistente nella necessità di far valere le proprie ragioni nei confronti del creditore procedente. Sotto questo profilo il presupposto soggettivo dell’accesso risultava soddisfatto.

Il Collegio passa poi al perimetro oggettivo del diritto. Richiamando la legge n. 241 del 1990, afferma che l’accesso concerne solo documenti già formati ed esistenti e non può coprire notizie o informazioni che implicano attività di ricerca ed elaborazione. Sul punto richiama TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza 26 settembre 2025, n. 1059, quale precedente conforme.

Su questa base il ricorso è accolto solo in parte. Il Tribunale ordina all’amministrazione di esibire, entro il termine indicato in motivazione, la ricevuta di notifica dell’ordinanza di assegnazione delle somme, oppure la ricevuta di acquisizione al protocollo della medesima presso la direzione provinciale competente. È il documento che l’istituto detiene e che è decisivo per verificare la notifica contestata.

È invece respinta la domanda di accesso al provvedimento di accantonamento, della cui inesistenza l’amministrazione ha dato conto: l’istituto ha chiarito che tratterrà dalla pensione della ricorrente, sino a soddisfazione del credito, la somma oggetto di dichiarazione ex art. 543 cod. proc. civ. e indicata nell’ordinanza di assegnazione. Parimenti respinta è la richiesta di accesso al prospetto degli importi accantonati e al piano di accantonamento, trattandosi di attività di elaborazione di dati non contenuti in un documento accessibile.

Il Tribunale regola infine le conseguenze dell’inerzia: in caso di mancata esecuzione della sentenza, la parte potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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