Le funzioni del dirigente ambientale non sono riservate ai biologi (TAR Campania n. 5144 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un concorso per la copertura del profilo di dirigente ambientale di un’agenzia regionale per la protezione ambientale non deve essere riservata ai soli professionisti biologi, qualora le funzioni attribuite al posto non presuppongano lo svolgimento di attività di laboratorio preordinate ad analisi e controlli sui marcatori biologici degli organismi viventi. L’ambito di attività del dirigente ambientale, pur inquadrato nel comparto sanità, è autonomo rispetto a quello del biologo, collocato nel distinto ruolo sanitario. Detta selezione non viola i principi di coerenza e adeguatezza di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 né incide sulle competenze riservate per legge ai professionisti iscritti all’albo dei biologi, ex art. 3 della legge n. 396/1967 e art. 31 del d.P.R. n. 328/2001.

Il Fatto

L’ARPAC ha indetto un concorso per titoli ed esami per l’assunzione di 14 unità di personale con il profilo di dirigente ambientale, da inquadrare nel ruolo tecnico. L’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise ha impugnato le delibere di approvazione e modifica del bando, deducendone l’illegittimità per violazione delle competenze professionali dei propri iscritti. Secondo il ricorrente, le funzioni riconducibili alla figura del dirigente ambientale sarebbero sovrapponibili a quelle proprie della professione di biologo, per cui la selezione avrebbe dovuto essere riservata ai soli iscritti all’albo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha rilevato come dalla lettura del bando e del regolamento di organizzazione dell’agenzia emerga che il dirigente ambientale svolge funzioni di carattere tecnico-ambientale, afferenti alla supervisione delle reti di monitoraggio, alla valutazione dei rischi e al coordinamento di ispezioni. Tali compiti non presuppongono l’espletamento di attività di laboratorio, che restano affidate ai dirigenti biologi inquadrati nel ruolo sanitario, come confermato dalla netta distinzione organizzativa tra Area Analitica e Area Territoriale. Il collegio ne ha quindi desunto che le funzioni demandate al dirigente ambientale non sono riconducibili alla riserva professionale prevista dalla legge n. 396/1967 e dal d.P.R. n. 328/2001 in favore dei biologi.

Quanto all’asserita riserva concorsuale derivante dall’inquadramento del personale delle ARPA nel comparto sanità, il TAR ha osservato che l’art. 7, comma 3, del CCNQ del 22 febbraio 2024 ricomprende nell’area delle funzioni locali anche i dirigenti tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanità. Ciò conferma che, all’interno delle agenzie, possono coesistere figure dirigenziali tecniche non riconducibili al ruolo sanitario. Il precedente citato dal ricorrente è stato ritenuto inconferente, in quanto riferito alla diversa problematica dell’inquadramento professionale dei biologi e a una cornice normativa superata.

Il TAR ha infine dichiarato inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum spiegato da un’associazione sindacale, non essendo stato previamente notificato alle altre parti del giudizio, come prescritto dall’art. 50, comma 2, c.p.a.. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione controversa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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