Ottemperanza al giudicato: penalità di mora decorre dalla notifica della sentenza (TAR Campania n. 3177 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria. Ne consegue che le astreintes decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, con cessazione all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore. Il Collegio reputa equo parametrare la penalità all’interesse legale, esplicitamente richiamato dalla lett. e) del citato art. 114. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo azionato sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, ha agito in ottemperanza dinanzi al TAR Campania per l’esecuzione di una sentenza del Trib. Napoli Nord, Sez. Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a € 500,00 per ciascun anno e complessivi € 1.500.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’Amministrazione il 10 agosto 2025. Il contribuente ha chiesto l’esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione alle spese. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, instando per il rigetto. All’udienza in camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo.
Il Tribunale ha designato sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Il Commissario, su istanza del ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
Sul punto centrale del ricorso, il Collegio ha affermato i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la fissazione della penalità di mora, non essendo emerse valide ragioni ostative. Ha reputato equo il parametro dell’interesse legale, ora esplicitamente indicato dalla norma secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.
Quanto alla decorrenza, il Tribunale ha chiarito che, alla stregua del nuovo testo della lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità cessa all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Nota della Redazione
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