Accolto il ricorso per ottemperanza per la Carta docente: inerzia del Ministero e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 11035 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la mancata esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’amministrazione integra gli estremi della inottemperanza, legittimando il giudice amministrativo ad accogliere il ricorso e a nominare un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli una sentenza, passata in giudicato, che ne accertava il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna dell’Amministrazione all’accredito dell’importo di euro 500,00 per ciascun anno. A fronte della mancata esecuzione di tale pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo che il giudice amministrativo ordinasse al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e vertendo su una pronuncia giurisdizionale definitiva, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha rilevato che, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, l’Amministrazione non aveva dimostrato alcun adempimento né fornito giustificazioni per la propria inerzia.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato (ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012), ribadendo che l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire la sentenza, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando dell’adempimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 2015). La mera costituzione con formula di stile da parte del Ministero, senza spiegare alcuna difesa sostanziale, ha confermato la natura omissiva del comportamento serbato.
Accogliendo il ricorso, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora, su richiesta della ricorrente, quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà all’esecuzione nel termine di ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero, evidenziando il notevole contenzioso seriale generato dalla persistente inerzia dell’Amministrazione nel corrispondere il bonus docente. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
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Nota della Redazione
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