Art. 1311.

Art. 1311.

Rinunzia alla solidarieta'

Il creditore che rinunzia alla solidarieta' a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidarieta':

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se e' stata pronunciata una sentenza di condanna.

Libro IV — Delle obbligazioni