La mancata rendicontazione del contributo pubblico integra danno erariale per sviamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 249 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato percettore di un contributo pubblico, disponendo della somma in modo difforme da quello preventivato o omettendo la rendicontazione dell’intervento finanziato, instaura con la P.A. erogante un rapporto di servizio che fonda la giurisdizione contabile. La mancata rendicontazione costituisce espressione del principio generale di necessaria giustificazione della spesa e rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del beneficiario circa la coerenza dell’impiego alle finalità pubbliche. La responsabilità erariale della società di persone e dell’amministratore che ha richiesto e gestito il finanziamento sussiste a titolo di dolo, anche nella forma del dolo contrattuale, quando la violazione degli obblighi di rendicontazione sia consapevole e intenzionale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio una società in nome collettivo e il suo amministratore e socio illimitatamente responsabile, per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 23.274,66 in favore della società in house Finpiemonte S.p.a. e, per essa, della Regione Piemonte. Il credito traeva origine da un finanziamento di euro 50.700,00, concesso nel 2010 ai sensi della l.r. Piemonte n. 21/1997 e delle delibere di Giunta regionale attuative, per l’acquisto di autoveicoli e attrezzature aziendali. L’impresa percepiva il contributo ma ometteva di presentare la rendicontazione finale dell’intervento entro il termine previsto, cessando poi l’attività nel 2013. A seguito della revoca del finanziamento e dell’infruttuosa costituzione in mora, la società in house recuperava una quota del credito, riducendo la pretesa all’importo oggetto di domanda. Un altro socio, originariamente convenuto, aveva definito la propria posizione con giudizio abbreviato, corrispondendo la somma di euro 6.000,00.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara la contumacia dei convenuti e accoglie la domanda. Richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione, il Collegio ravvisa la sussistenza di un rapporto di servizio tra la P.A. erogante e il privato percettore del contributo, il quale, disponendo delle somme in modo difforme da quello preventivato, frustra lo scopo perseguito dall’Amministrazione e distoglie le risorse dalle finalità pubbliche cui erano preordinate. Tale rapporto, fondato sul principio di funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei contributi, radica la giurisdizione della Corte dei conti.
Nel merito, la Corte accerta il danno erariale da sviamento del contributo: la mancata presentazione della rendicontazione finale impedisce ogni verifica sulla effettiva realizzazione degli investimenti e sul rispetto degli obiettivi del bando. La rendicontazione è elemento cardine della procedimentalizzazione dell’erogazione, espressione del principio generale di necessaria giustificazione della spesa. Il Collegio evidenzia che spetta al percettore dimostrare la coerenza dell’impiego alle finalità previste; la sua inerzia — nel procedimento di revoca, nella fase istruttoria e nel giudizio — determina un’inversione dell’onere della prova, con conseguente acclaramento dell’illiceità della condotta.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte afferma la responsabilità della società, inattiva ma non estinta in quanto cancellata solo dall’Albo delle imprese artigiane e non dal Registro delle Imprese, e dell’amministratore, che ha personalmente sottoscritto la domanda, il contratto e la garanzia, violando i doveri institori e diventando agente contabile di fatto. Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, il Collegio ritiene che la responsabilità erariale attinga anche gli organi sociali che hanno distratto i fondi dal fine pubblico.
Il Collegio esclude, invece, l’estensione della responsabilità al patrimonio del socio che ha definito la propria posizione con giudizio abbreviato. L’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 130 c.g.c. comporta la rinuncia implicita alla solidarietà ex art. 1311, comma 2, n. 2, c.c., con concentrazione della responsabilità sul patrimonio sociale e su quello del socio non liberato, previa escussione ai sensi dell’art. 2304 c.c.
Sotto il profilo soggettivo, la Corte ravvisa il dolo, quantomeno contrattuale, nella condotta dell’amministratore: la consapevole richiesta e gestione del finanziamento, la mancata rendicontazione, il silenzio di fronte alla revoca e alla messa in mora, la cessazione dell’attività senza rendiconto integrano l’intenzionale violazione degli obblighi assunti. Il danno è liquidato in euro 17.274,66, detratto l’importo versato dal socio definente, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del deposito.
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Nota della Redazione
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