La relazione conclusiva dell’ATP è utilizzabile anche contro il terzo chiamato (Cass. civ. Sez. 2 n. 22017 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all’ATP, quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice. In tema di obbligazione solidale, la scelta del creditore di agire contro uno dei condebitori non implica remissione tacita del debito verso gli altri, potendo tale effetto derivare solo da un comportamento logicamente incompatibile con il permanere del vincolo obbligatorio. La rinuncia alla domanda nei confronti di uno dei condebitori falliti può configurare al più rinuncia alla solidarietà ex art. 1311 c.c., con conseguente mantenimento dell’azione per l’intero contro il condebitore non beneficiato dalla rinuncia.
Il Fatto
La società committente convenne in giudizio il progettista e la società appaltatrice, chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di restituzione del prezzo e risarcimento danni per il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e cogenerazione. Il progettista chiamò in garanzia altri due professionisti e la società fornitrice dell’impianto di cogenerazione, poi fallita.
Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando il primo professionista al risarcimento e un terzo chiamato a tenere indenne il primo per metà della somma. La Corte d’Appello confermò la decisione, rigettando i gravami. Il terzo chiamato propone ricorso per cassazione con cinque motivi; il professionista condannato resiste con controricorso contenente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente principale deduceva, tra l’altro, l’inopponibilità nei suoi confronti delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, alle cui operazioni non aveva partecipato in quanto chiamato in causa solo successivamente. La Corte di cassazione, richiamando il proprio recente orientamento, ha ribadito che la relazione conclusiva dell’ATP ante causam, se ritualmente acquisita al giudizio di merito, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti, ancorché non abbiano partecipato al procedimento, quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva accertato che nel giudizio di merito era stata espletata una nuova c.t.u., chiamata a riconsiderare gli esiti dell’ATP alla luce dei rilievi critici delle parti che non vi avevano preso parte.
La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili le censure volte ad ottenere una rivalutazione delle emergenze probatorie o una revisione degli accertamenti tecnici, trattandosi di profili attinenti al merito. Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva, ha ritenuto che l’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza di un incarico di subcommittenza tra i professionisti, fondato sulla sottoscrizione dei progetti da parte di chi aveva assunto l’incarico verso la committenza, si sottragga al sindacato di legittimità.
In relazione alla quantificazione del danno, la Corte ha osservato che la commisurazione agli esborsi sostenuti dalla committente per un progetto rivelatosi irrealizzabile costituisce accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che la rinuncia alla domanda nei confronti di uno dei condebitori falliti integri una remissione tacita del debito liberatoria per gli altri. Ha invece ravvisato una possibile rinuncia alla solidarietà ex art. 1311 c.c., la quale mantiene in capo al creditore l’azione per l’intero nei confronti degli altri condebitori. La condotta del creditore non implica un mutamento della domanda né preclude di esigere l’intero dal condebitore nei cui confronti abbia inteso persistere nella richiesta di condanna.
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Nota della Redazione
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