Il nuovo procedimento avviato dal Comune obbliga a concluderlo con provvedimento espresso (TAR Campania n. 1579 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’amministrazione, in presenza di una precedente istanza di rilascio di titolo edilizio già definita con diniego espresso rimasto inoppugnabile, avvii comunque un nuovo procedimento su successiva istanza del privato, comunicandone l’avvio e il successivo svolgimento istruttorio, sorge in capo all’ente l’obbligo di concluderlo con provvedimento espresso. L’amministrazione non può sottrarsi a tale obbligo invocando la definitività della precedente determinazione, poiché è il suo stesso comportamento concludente ad aver dato vita a un distinto e autonomo procedimento. Il ricorso avverso il silenzio inadempimento è pertanto fondato e il giudice ordina la conclusione del procedimento nel termine assegnato.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato rurale, hanno chiesto al Comune il riconoscimento dell’assenza di interesse storico dell’immobile, presupposto necessario per il rilascio del permesso di costruire. Una prima istanza era stata presentata nel dicembre 2021, seguita dalla comunicazione dei motivi ostativi e dalle osservazioni di parte.
Ritenendo che su quella richiesta non fosse intervenuto alcun provvedimento definitivo, i ricorrenti hanno depositato una nuova domanda il 9 maggio 2024, rinnovandola il 28 giugno 2024. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, per essere la precedente istanza stata respinta con provvedimento non impugnato. I ricorrenti hanno replicato che l’amministrazione aveva avviato un nuovo procedimento. La questione giunge così davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame del presupposto su cui i ricorrenti hanno fondato la nuova istanza. L’istanza dell’8 maggio 2024 era stata presentata nel convincimento che la precedente domanda del dicembre 2021 non avesse ricevuto alcun riscontro. Questo presupposto è però errato: il Comune, con provvedimento del 18 luglio 2022, aveva già concluso quel procedimento con un diniego espresso.
Tale determinazione è rimasta inoppugnabile, non essendo stata impugnata tempestivamente. Su queste basi, osserva il Tribunale, l’amministrazione avrebbe potuto semplicemente dichiarare inammissibile o respingere la nuova richiesta, in quanto mera riproposizione di quella precedente.
Il Comune ha però tenuto un comportamento diverso. Preso atto dell’istanza del maggio 2024, ha comunicato l’avvio di un nuovo procedimento con nota del 13 maggio 2024 e, all’esito di una rinnovata istruttoria, ha formulato i motivi ostativi con atto del 24 febbraio 2025. Il procedimento risulta quindi inequivocabilmente avviato e ancora in corso.
Da ciò deriva l’obbligo di concluderlo con una determinazione definitiva. Non rileva che il privato fosse partito da un presupposto erroneo: è l’amministrazione, con i propri atti, ad aver aperto una nuova vicenda procedimentale, rispetto alla quale il silenzio inadempimento si configura.
Il ricorso è pertanto accolto e il Comune, soccombente, deve provvedere con atto espresso nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia resta esperibile l’istanza di nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi. Le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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