Obbligo di provvedere sul condono edilizio e preavviso di rigetto (TAR Campania n. 1577 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento, sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990, non è assolto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, atto a contenuto non provvedimentale e meramente interlocutorio. Nel procedimento di condono edilizio, la richiesta del privato di un provvedimento espresso fa sorgere in capo all’amministrazione un obbligo di provvedere, il cui inadempimento legittima il ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Sia il Comune sia la Soprintendenza sono destinatari di tale obbligo, stante il rapporto di presupposizione tra titolo edilizio e titolo paesaggistico.
Il Fatto
I ricorrenti hanno presentato istanza di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per opere realizzate in agro di Centola, subordinata al previo ottenimento del parere di compatibilità paesaggistica. Il procedimento, avviato con richiesta di parere ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, è rimasto privo di definizione nonostante le sollecitazioni del privato.
Con ricorso notificato il 10 luglio 2025 e depositato il 12 luglio successivo, i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo di accertare, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune e dalla Soprintendenza. La sola Soprintendenza si è costituita, depositando la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis, datata 10 ottobre 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio generale secondo cui il dovere di concludere il procedimento è imposto all’amministrazione dall’art. 2 della legge n. 241/1990, per non lasciare l’interessato in una condizione di perdurante incertezza. Il privato, scaduto il termine perentorio per presentare l’istanza, vanta una legittima aspettativa a conoscere la determinazione che incide sulla sua sfera giuridica.
Nel procedimento di condono edilizio, la richiesta di un provvedimento espresso fa sorgere un obbligo di provvedere, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato dal Collegio (Cons. St., Sez. VI, n. 6453 del 2021; TAR Campania, Napoli, n. 1460 del 2024). Il parere di compatibilità paesaggistica ex art. 32 della legge n. 47/1985 è equiparabile all’autorizzazione paesaggistica, costituendo atto presupposto legittimante della trasformazione urbanistico-edilizia in zona protetta.
Da ciò discende che tanto il Comune quanto la Soprintendenza sono destinatari dell’obbligo di provvedere, in ragione del rapporto di presupposizione tra titolo edilizio e titolo paesaggistico. Il meccanismo semplificatorio dell’art. 32 concerne una fase endoprocedimentale il cui parere è condicio iuris per il rilascio della sanatoria.
Sul punto decisivo dell’inerzia, il Collegio esclude che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis abbia superato il silenzio. La comunicazione dei motivi ostativi è atto a contenuto non provvedimentale e meramente interlocutorio, volto a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, e non equivale a determinazione conclusiva. Il giudice adito deve pertanto dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento sostanzialmente definitivo.
Il ricorso è accolto nei confronti di entrambe le amministrazioni. Il Comune dovrà provvedere previa acquisizione del parere definitivo della Soprintendenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Resta impregiudicato il potere dell’amministrazione di determinare il contenuto del provvedimento, essendo il thema decidendum circoscritto all’accertamento dell’obbligo di provvedere. In caso di ulteriore inadempienza, il Collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta.
Nota della Redazione
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