Requisito 24 mesi servizio ATA e domanda risarcitoria in memoria (TAR Lazio n. 9878 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo l’esclusione da una graduatoria concorsuale disposta per carenza del requisito d’accesso solo se l’Amministrazione abbia svolto un’adeguata istruttoria sulla sussistenza della condizione richiesta dal bando. Il requisito dei 24 mesi di servizio, previsto per l’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA, può essere comprovato dalla documentazione prodotta dal candidato, restando onere dell’Amministrazione contestare specificamente la valenza probatoria dei titoli addotti. La domanda risarcitoria proposta per la prima volta con la memoria conclusionale, non notificata alla controparte, è inammissibile per tardiva introduzione nel giudizio.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso ordinario per titoli per l’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA, profilo di Collaboratore scolastico, indetto per la Provincia di Latina. Dichiara di aver maturato il requisito dei 24 mesi di servizio presso un istituto comprensivo statale, svolgendo mansioni di collaboratore scolastico per tre anni scolastici consecutivi.
Con decreto del 19.09.2024, l’Amministrazione disponeva l’esclusione del candidato per “mancanza del requisito di accesso”, sulla base di una corrispondenza con l’Ufficio scolastico territoriale di Caserta, i cui atti, tuttavia, non risultavano pertinenti alla sua posizione. Il candidato proponeva ricorso, deducendo violazione dei criteri del bando, difetto di istruttoria e mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento, rilevando che il ricorrente possedeva effettivamente il requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo richiesto. Ha valorizzato la documentazione prodotta, relativa allo svolgimento di attività lavorativa continuativa per il periodo indicato dal bando, senza che l’Amministrazione, rimasta contumace, avesse introdotto elementi contrari.
Quanto al requisito di accesso, il Collegio ha precisato che l’Amministrazione non aveva svolto un’adeguata attività istruttoria sulla sussistenza della condizione richiesta, limitandosi a richiamare una nota di un altro ufficio territoriale che non riguardava la posizione del ricorrente. La generica motivazione dell’esclusione, basata su riscontri non pertinenti e privi di alcuna valutazione dei titoli dichiarati, ha integrato i vizi di difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, proposta per la prima volta con la memoria conclusionale depositata in vista dell’udienza di merito, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità. Ha precisato che la domanda di condanna al risarcimento del danno deve essere introdotta con i modi e i termini previsti dal codice del processo amministrativo e non può essere avanzata tardivamente in un atto difensivo non notificato alla controparte, risultando compromesso il diritto di difesa dell’Amministrazione.
La sentenza ha, infine, condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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