Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4098 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il creditore può far valere un titolo avente efficacia di giudicato, ma i conteggi delle somme e degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali, con verifica della misura e della decorrenza degli interessi secondo gli artt. 1282 e ss. cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza va dichiarata e all’Ente è assegnato un termine per il pagamento. Il commissario ad acta, nominato per la perdurante inerzia, non ha diritto ad alcun compenso quando l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la somma di euro 500,00 all’anno, per complessivi euro 1.000,00.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il giudice amministrativo precisa tuttavia il perimetro del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi occorre verificare l’esatta misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento prima dell’azione esecutiva.

Il ricorso va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, oltre accessori maturati. Non sono dovute, invece, le somme richieste ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Quanto agli interessi, non vincolano i conteggi del creditore se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.

In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni agli atti necessari, avvalendosi eventualmente di un funzionario delegato. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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