Ottemperanza a sentenza d’appello termine commissario ad acta e diniego astreinte (TAR Campania n. 1372 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notifica in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio, ordina alle amministrazioni intimate di eseguire il dictum, assegnando un termine per l’adempimento. Per il caso di perdurante inadempimento nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato degli atti esecutivi e delle eventuali modifiche di bilancio a carico delle amministrazioni inadempienti. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va comminata quando le misure disposte assicurano piena ed efficace tutela della posizione soggettiva azionata; la sua esclusione risponde altresì all’esigenza di contenere la spesa pubblica.
Il Fatto
Alcuni medici agivano nei confronti di più amministrazioni statali per l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. II civ., n. 1385 del 9 ottobre 2019, con la quale era stata accertata la loro spettanza delle remunerazioni per la partecipazione ai corsi di specializzazione in Medicina e Chirurgia e le amministrazioni erano state condannate al pagamento in solido di € 13.428,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e oltre la differenza rispetto al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi.
La decisione, notificata in forma esecutiva il 4 aprile 2022 e passata in giudicato, non era stata eseguita. I ricorrenti chiedevano quindi l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Alcune amministrazioni si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi, avvenuta il 4 aprile 2022. Le remunerazioni dovute, con gli annessi interessi legali eventualmente incrementati fino a concorrenza col saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato, non risultano ancora corrisposte.
Perdura dunque l’inadempimento delle amministrazioni intimate e sussistono tutte le condizioni di legge per l’azione di ottemperanza. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di eseguire la menzionata sentenza, provvedendo al pagamento degli importi dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della decisione.
Per il caso di perdurante inadempimento dopo lo spirare di tale termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio. Il commissario provvederà, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio a carico e spese delle amministrazioni inadempienti. Non sono dovuti rimborsi al commissario, stante il suo incardinamento nella medesima amministrazione intimata.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale esclude che sussistano le condizioni per comminarla, ritenendo sufficienti, ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata, le misure già disposte. La mancata condanna all’astreinte è altresì giustificata dall’esigenza di contenere la spesa pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle amministrazioni intimate, liquidate in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre IVA e CPA.
Nota della Redazione
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