Ottemperanza per la carta docente: accoglimento e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 355 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accoglimento della domanda di esecuzione del giudicato richiede la verifica dell’inadempienza dell’Amministrazione, che può essere desunta anche dalla sua mancata costituzione in giudizio e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento, nonché dall’intervenuto decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta. La condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva (art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.) è determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, a decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva. La procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito, ove estesa ad ogni stato e grado del procedimento, abilita il difensore a proporre il ricorso in ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia il riconoscimento del diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirne la fruizione. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione a tale pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio e non ha contestato l’omesso adempimento, circostanza che, unita alla certificazione del passaggio in giudicato, evidenzia la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso. Il Collegio ha altresì constatato che è decorso il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato, essendo la sentenza stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha poi ritenuto corretta l’utilizzazione del mandato alle liti rilasciato per il giudizio civile, aderendo all’orientamento per cui la procura, ove estesa ad ogni stato e grado, attribuisce lo ius postulandi anche nel giudizio di ottemperanza, quando si tratti dell’esecuzione di una condanna al pagamento di una somma predeterminata.
In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
La domanda di condanna al pagamento di una somma per il ritardo è stata accolta, ed è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, a decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento. L’Amministrazione è infine condannata al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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