Rinnovo patentino tabacchi e distanza da rivendita con distributore automatico (TAR Campania n. 1374 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi, l’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, vieta il rilascio e il rinnovo quando presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quella fissata dall’art. 2, comma 2, del medesimo D.M. sia installato un distributore automatico di tabacchi lavorati. Il divieto non opera soltanto in relazione alla rivendita aggregata più vicina, poiché il testo normativo, con l’articolo indeterminativo “una”, attribuisce rilevanza ostativa a qualsivoglia rivendita che si trovi entro la distanza minima e sia munita di distributore. La novella del 2021 ha introdotto un requisito di distanza prima assente, di modo che il giudicato formatosi su una precedente sentenza non esenta l’amministrazione dall’applicare la disciplina sopravvenuta al rapporto amministrativo. La disciplina nazionale delle distanze persegue il contemperamento tra concorrenza e tutela della salute ed è compatibile con il diritto dell’Unione europea.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un’attività commerciale sita in un Comune della provincia di Salerno, dotata di patentino per la vendita di tabacchi dal 1994. Nel 2020 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva revocato il patentino e dichiarato improcedibile la domanda di rinnovo. Tale provvedimento è stato annullato con una sentenza della stessa Sezione, che aveva fatto salva l’eventuale riesercizio del potere nel rispetto dell’effetto conformativo.

A seguito della pubblicazione, il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo biennale. Espletato il sopralluogo e comunicati i motivi ostativi, l’Ufficio dei Monopoli per la Campania ha respinto l’istanza con provvedimento del 15.2.2023, rilevando che tra i punti vendita più vicini figura una rivendita dotata di distributore automatico funzionante e distante circa 125 metri dal locale, a fronte di una distanza minima di 300 metri applicabile per i Comuni fino a 30.000 abitanti. Il ricorrente ha impugnato il diniego, chiedendo in subordine la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia su un rinvio pregiudiziale sollevato da altro TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal raffronto tra la versione previgente e quella vigente dell’art. 7 del D.M. n. 38/2013. Nella formulazione anteriore al 2021 la norma richiamava solamente la rivendita più vicina; dopo la novella essa considera la rivendita più vicina sotto il profilo della distanza minima di 100 metri e, con previsione autonoma, ogni rivendita ubicata entro la soglia dell’art. 2, comma 2, presso cui sia installato un distributore automatico. Il giudice sottolinea che l’art. 9 del medesimo D.M. subordina il rinnovo alla sussistenza delle condizioni previste per il rilascio.

È pacifico che nel caso concreto una rivendita ubicata a circa 125 metri dal locale sia munita di distributore funzionante e che il Comune abbia popolazione inferiore a 30.000 abitanti, con soglia applicabile di 300 metri. Il Collegio ritiene decisiva la lettera della disposizione: l’uso dell’articolo indeterminativo “una” chiarisce la rilevanza ostativa di qualsivoglia rivendita entro la distanza prescritta, non soltanto di quella aggregata. Cadono quindi i motivi che sostenevano la tesi contraria.

Quanto alla dedotta violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, il Tribunale osserva che quella pronuncia è stata resa sul previgente quadro normativo, che non contemplava la distanza minima in questione. Il giudicato pertanto non può esentare l’amministrazione dall’applicare la novella al rapporto amministrativo. Su questa base la sentenza impone di verificare la distanza dalla rivendita dotata di distributore e non da quella aggregata, rendendo così non pertinenti le censure sul punto.

Sul profilo eurounitario, il Collegio richiama la pronuncia della Corte di Giustizia del 17.10.2024, resa sulla questione pregiudiziale sollevata dal TAR Liguria, secondo cui la direttiva 2006/123/CE non osta a una normativa che subordina l’autorizzazione dei punti vendita di tabacco a requisiti di distanza e demografia, purché oggettivamente giustificati da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela della salute. Da ciò il Collegio deduce la superfluità della sospensione del giudizio e del rinvio pregiudiziale richiesti dal ricorrente.

Infine, il Tribunale esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non essendo l’amministrazione tenuta a ulteriore motivazione a fronte del chiaro tenore letterale della disposizione novellata. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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