Improcedibile il ricorso principale se non impugnata la nuova aggiudicazione (TAR Calabria n. 329 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa impugnazione del provvedimento con cui la stazione appaltante modifica e integra la graduatoria comporta l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara. L’illegittimità dell’esclusione, ove accertata, produce infatti solo un effetto viziante dell’aggiudicazione, che deve pertanto essere espressamente impugnata. La distinzione tra atto di conferma e atto meramente confermativo dipende dalla circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno previa nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi. Non è meramente confermativo il provvedimento che, inserendo in graduatoria operatori in precedenza esclusi, presenti un’identità contenutistica solo parziale con il precedente e sia stato adottato in esito a rinnovata attività istruttoria. L’ordinanza cautelare che sospende la sentenza esecutiva non determina, di per sé, l’automatica inefficacia della delibera adottata in sua esecuzione, in assenza di un provvedimento di autotutela.

Il Fatto

Una società partecipava alla procedura indetta da un’azienda ospedaliero-universitaria per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza non armata, Lotto 2, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Collocatasi al primo posto, la stessa veniva sottoposta a verifica di anomalia e quindi esclusa, con contestuale aggiudicazione alla seconda graduata. La società impugnava l’esclusione e gli atti di aggiudicazione davanti al giudice amministrativo, chiedendo la caducazione della delibera di aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro ovvero il risarcimento del danno.

Si costituivano la stazione appaltante e l’aggiudicataria, che proponeva ricorso incidentale escludente. Nel corso del giudizio l’amministrazione, in esecuzione di una pronuncia relativa al Lotto 1, adottava una nuova deliberazione con cui modificava e integrava la graduatoria, inserendovi due operatori in precedenza esclusi. La ricorrente notificava motivi aggiunti avverso tale deliberazione, ma non li depositava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale. La ricorrente aveva sostenuto che la nuova deliberazione fosse meramente confermativa della precedente aggiudicazione, in quanto adottata in esecuzione di una pronuncia poi sospesa in sede cautelare dal Consiglio di Stato.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la distinzione tra atto di conferma e atto meramente confermativo dipende dall’esistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. Non è meramente confermativo l’atto la cui adozione sia stata preceduta dal riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante rivalutazione degli interessi e nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto.

Applicando tale principio, il Collegio rileva che la nuova deliberazione non presenta identità contenutistica con la precedente determina di aggiudicazione, avendo inserito in graduatoria due operatori economici in precedenza esclusi. Essa, inoltre, non è qualificabile come atto meramente confermativo, essendo stata adottata in esito a una rinnovata attività istruttoria, peraltro non direttamente esecutiva della sentenza relativa al diverso Lotto 1.

Il Tribunale esclude altresì che dall’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato possa inferirsi un’automatica inefficacia della nuova deliberazione, in assenza di un’espressa decisione di autotutela, trattandosi comunque di decisione provvisoria. Ravvisata dunque l’autonoma efficacia novativa della deliberazione, la stessa avrebbe dovuto essere gravata con motivi aggiunti, anche a presidio del diritto di difesa degli operatori collocati in seconda e terza posizione, che risulterebbero pregiudicati da un eventuale accoglimento del ricorso.

Il Collegio richiama quindi il principio per cui l’omessa impugnazione dell’aggiudicazione comporta l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione, poiché l’illegittimità dell’esclusione produce solo un effetto viziante dell’aggiudicazione, che va espressamente impugnata. Non avendo la ricorrente depositato motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto, il ricorso principale è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. Alla declaratoria segue l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso incidentale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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