Responsabilità del dirigente per omessa riscossione del canone di concessione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 42 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di un ente locale che ha sottoscritto la convenzione di concessione di impianti sportivi e che, in forza della stessa, riveste la qualifica di referente dell’ente per il controllo della sua esatta esecuzione risponde del danno erariale da mancata riscossione degli acconti dovuti dal concessionario. La sua posizione non è schermata dalla competenza del servizio finanziario, che opera su impulso dell’ufficio di merito. Il credito da acconto infrannuale è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.; quello da conguaglio annuale, calcolabile solo alla chiusura dell’annualità, soggiace invece alla prescrizione decennale. La cessazione dall’incarico prima della maturazione della prescrizione per le rate successive impone una riduzione equitativa del danno in concorso con chi è subentrato. La colpa è grave quando il dirigente conosceva i pregressi inadempimenti e non ha azionato i controlli.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dirigente dell’ufficio sport di un comune, già firmatario della convenzione stipulata nel 2009 con la concessionaria degli impianti sportivi, domandando il risarcimento del danno erariale derivato dall’omessa riscossione del canone di concessione. Già nel 2009 era previsto un acconto periodico sui consumi e un successivo conguaglio, oltre all’obbligo di comunicare le tariffe agevolate applicate ai giovani utenti.

La Procura ha quantificato il danno in 74.543,73 euro, riferito ai rimborsi e ai conguagli del periodo 2013-2016, lungo il quale il credito del comune si era prescritto. Il dirigente si è difeso eccependo la natura decennale della prescrizione, la mancanza di competenza sui rapporti di dare e avere dell’ente e il carattere presuntivo del quantum.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato oggettivo: è pacifico l’inadempimento della concessionaria rispetto all’art. 3 della convenzione, che imponeva l’acconto periodico sui consumi elettrici, idrici e di combustibile. La Guardia di Finanza ha accertato versamenti solo parziali fino al 2012 e nessun pagamento dal 2013 in poi. Poiché il soddisfacimento era previsto con periodicità infrannuale, il credito è assoggettato alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.. Di conseguenza, per i trimestri del 2013 già prescritti, la notifica dell’invito a dedurre del 27 ottobre 2023 è tardiva e la relativa azione è preclusa, senza che la normativa emergenziale possa sospendere un termine di natura sostanziale.

Il danno legittimamente azionabile per gli acconti residui ammonta così a 31.200 euro, pari a 800 euro mensili per trentanove mesi, da ottobre 2013 a dicembre 2016. Per i conguagli annuali la Corte conferma invece la prescrizione decennale, richiamando la giurisprudenza invocata dalla stessa Procura: ciascun conguaglio poteva essere calcolato solo alla conclusione dell’annualità, con conseguente inoperatività del termine breve.

Sul piano soggettivo, il dirigente ha sottoscritto la convenzione e, ai sensi dell’art. 18 della stessa, era referente dell’ente per il controllo della corretta applicazione delle norme convenzionali. Incombeva quindi su di lui sincerarsi presso il servizio finanziario dell’adempimento della concessionaria, senza che alcuna prova di simili richieste sia stata prodotta. La Corte chiarisce che è l’ufficio di merito, e non quello finanziario, ad avere contezza delle obbligazioni attive e passive dei contratti ad esso demandati. La pregressa funzione di referente e la lunga permanenza alla guida del dipartimento rendono la colpa grave.

La circostanza che la cessazione dall’incarico sia avvenuta quando la prescrizione era maturata solo per gli acconti fino al 30 settembre 2014 conduce a un temperamento: totale il danno per il primo arco temporale, dimezzato equitativamente per il periodo successivo, perché il successore avrebbe potuto ancora evitare il compimento della prescrizione. Il risarcimento è così determinato in 20.400 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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