Spese economali illegittime e responsabilità dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 107 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile deve essere dichiarato irregolare quando la gestione della cassa economale non rispetti i principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza e la relativa documentazione risulti lacunosa. L’agente non è ammesso a discarico e risponde delle sole spese non riconducibili alle categorie specificamente individuate dal regolamento di contabilità dell’ente. Le carenze documentali imputabili all’Amministrazione, come la mancata relazione dell’organo di revisione e i verbali delle verifiche di cassa, non possono essere addebitate all’agente. In assenza di prova certa o presuntiva di ammanchi, non può essere liquidato alcun importo per difetto di documentazione. Le spese economali devono presentare i caratteri propri dell’imprevedibilità, non programmabilità, tempestività e inerenza alle finalità istituzionali.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dall’agente contabile per la gestione della cassa economale di un Comune di poche centinaia di abitanti, in provincia di Avellino, per l’esercizio finanziario 2019. Il giudizio è stato instaurato su relazione d’irregolarità del magistrato relatore, che ha contestato violazioni dei principi contabili, il mancato deposito della relazione degli organi di revisione interna e dei verbali delle verifiche di cassa, e anomalie della procedura di spesa.
Il magistrato relatore ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto e la condanna dell’agente al pagamento di euro 3.820,07 o, in via subordinata, di euro 3.653,17. La Procura regionale ha aderito alla prospettazione. L’agente ha depositato nota difensiva, chiedendo in ogni caso il discarico senza addebito. Il Sindaco, ascoltato in udienza, ha evidenziato le difficoltà della gestione minuta e l’assenza di ammanchi per l’Ente.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina della gestione economale, regolata dagli artt. 137 e segg. C.G.C. e, per gli enti locali, dal T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) e dal d.lgs. 118/2011. Si tratta di una gestione di cassa in regime di anticipazione, in cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare la regolarità dei pagamenti, in stretta correlazione agli scopi delle anticipazioni.
Il Collegio rileva anzitutto la violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza. Il conto depositato non riporta gli estremi delle deliberazioni di discarico, dei mandati di anticipazione e reintegro, dei buoni economali e delle reversali di incasso, in violazione anche dell’art. 123, comma 2, del Regolamento di Contabilità comunale. La Corte osserva però che la mancata relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, C.G.C., e i verbali delle verifiche di cassa (artt. 223 e 224 T.U.E.L.) sono addebitabili all’Amministrazione, non all’agente.
Quanto alle spese, molteplici irregolarità riguardano la documentazione, in violazione dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 122, comma 2, del Regolamento. Per tali profili il conto è irregolare, ma l’esiguità della documentazione disponibile non consente di ravvisare ammanchi, sì che non si procede ad alcuna liquidazione. Le piccole dimensioni del Comune e la collocazione logistica non costituiscono circostanze scriminanti.
Diversa è la conclusione per le spese non riconducibili alle previsioni dell’art. 120, comma 1, del Regolamento: si tratta di dieci tipologie di spesa, per euro 1.734,37, effettuate per acquisti non autorizzati con il fondo economale. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il ricorso alla cassa economale deve essere motivato e documentato nei presupposti, tra cui l’ascrivibilità alle categorie regolamentari. In assenza di prova del fatto costitutivo, l’esborso resta a debito del contabile.
Il conto è quindi dichiarato irregolare, l’agente non è ammesso a discarico ed è condannato al pagamento di euro 1.734,37 in favore del Comune, somma già rivalutata e gravata degli interessi legali dal deposito fino al soddisfo. La condanna solo parziale rispetto alla prospettazione iniziale giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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