Inammissibile ottemperanza pensionistica se proposta solo contro INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 305 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, l’azione si propone con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta, ai sensi dell’art. 218 c.g.c. Il ricorso è pertanto inammissibile quando sia stato attivato esclusivamente nei confronti di un soggetto diverso dalla parte resistente del giudizio di cognizione, ancorché destinatario materiale del pagamento. La mancata evocazione in giudizio del soggetto che fu unica parte resistente determina un vizio insanabile del contraddittorio, che preclude l’esame del merito. L’interesse ad agire e la correttezza dell’operato dell’ente restano assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità per vizio della vocatio in ius.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di erede di un assicurato deceduto, ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui la Sezione giurisdizionale aveva riconosciuto al de cuius il diritto alla pensione privilegiata di quarta categoria, tabella A, con decorrenza dal luglio 2012, unitamente agli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
Dopo la sentenza, il Ministero competente aveva adottato il decreto di attribuzione del trattamento; il ricorrente aveva poi trasmesso la documentazione alla sede INPS per la liquidazione. Ritenendo perdurante l’inerzia dell’Istituto, l’erede ha depositato ricorso per ottemperanza chiedendo che fosse ordinato all’INPS di dare esatta esecuzione al giudicato. L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per non essere stato parte del giudizio di cognizione e, nel merito, l’assenza di incremento economico e di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Istituto, ritenendola fondata. Il parametro è l’art. 218 c.g.c., secondo cui l’azione di ottemperanza si propone previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
La norma impone una vocatio in ius che riproduce il perimetro soggettivo del giudizio di cognizione. Il ricorrente non può quindi scegliere liberamente il destinatario dell’azione esecutiva, individuandolo in base al soggetto che materialmente eroga la prestazione.
Nel caso esaminato, il contenzioso definito con la sentenza di cui si assume l’inesecuzione ha avuto come unica parte resistente il Ministero dell’Interno. L’odierno ricorso per ottemperanza risulta invece attivato esclusivamente nei confronti dell’INPS e non anche nei confronti del Ministero.
Tale assetto viola la previsione dell’art. 218 c.g.c. e determina l’inammissibilità del giudizio, precludendo l’ulteriore esame del ricorso. Il difetto di contraddittorio rispetto al soggetto che fu parte del giudizio di cognizione è vizio che opera in via assorbente rispetto alle questioni di merito.
Restano pertanto assorbite ogni ulteriore deduzione dell’Istituto, l’eccezione di difetto di interesse ad agire e la richiesta subordinata di cessazione della materia del contendere. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di decisione in rito, con compensazione integrale.
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Nota della Redazione
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