Approvazione del conto e discarico dell’agente contabile esterno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 248 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile esterno è disposto quando il conto chiude in pareggio e la gestione risulta sostanzialmente regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti. Le irregolarità di ordine meramente formale, superate da elementi univoci quali il timbro e la sigla dell’ente, non ostano all’approvazione. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione tenuta per legge a tale adempimento. La correzione manuale non siglata e l’esiguità della giacenza di cassa, se versata in tesoreria, non impediscono il discarico.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto iscritto al n. 32070 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 66098 reso dalla società agente contabile esterno per la riscossione dei proventi del servizio di mensa scolastica di un Comune, per il periodo di gestione 01.01.2019 – 31.08.2019.

Con la relazione di irregolarità n. 307 del 16 luglio 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto, trattandosi dell’ultima gestione dell’agente contabile, rilevando la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno, l’esposizione delle riscossioni con segno negativo, una correzione manuale non siglata, il versamento tardivo delle riscossioni di agosto e l’assenza di un verbale di passaggio di gestione al contabile successivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

Le contestazioni di ordine formale devono considerarsi superate: nonostante l’esposizione con segno negativo delle riscossioni, il conto chiude in pareggio e in calce alla correzione manuale dell’importo complessivo risultano apposti il timbro del Comune e la sigla, presumibilmente riconducibile all’agente che ha redatto e sottoscritto il conto.

Il conto è sostanzialmente regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti a fine gestione. Pur in assenza di un formale verbale di passaggio di consegne, non risultano partite attinenti a precedenti gestioni del medesimo agente contabile.

Quanto alla giacenza di cassa relativa ai proventi riscossi nel mese di agosto 2019, l’esiguità dell’importo, comunque versato in tesoreria comunale ancorché con notevole ritardo rispetto alla fine del periodo di gestione, consente di disporre il discarico.

Sulla mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio rileva che tale carenza non può essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere l’adempimento. Sul contenuto della relazione la Corte richiama la propria ordinanza n. 15 del 2023, che ne delinea l’oggetto in termini di verifica della regolarità formale del conto, di corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili, di tipologia delle entrate e delle uscite e di ogni evenienza idonea ad alterare l’assetto contabile. In conclusione, il Collegio approva il conto e demanda agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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