Controllo Corte dei conti: regolare il rendiconto della lista alle amministrative (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 24 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute dalle liste nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e la regolarità della relativa documentazione. Il controllo si svolge sulla base dei parametri della legge n. 515/1993 e della legge n. 96/2012, come modificata dal decreto-legge n. 149/2013. Le spese dichiarate devono rientrare nelle tipologie dell’art. 11 della legge n. 515/1993 e non superare il limite di spesa dell’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012. Accertata la sussistenza di tali requisiti, il Collegio dichiara la regolarità del rendiconto e ne dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale per l’inoltro ai rappresentanti della lista.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria esamina il consuntivo delle spese elettorali della lista presentatasi alle elezioni amministrative del 2024 in un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, soggetto al controllo di questa Corte.

Il delegato della lista trasmette la certificazione delle spese sostenute, corredata dalla documentazione richiesta. Il rendiconto dichiara fonti di finanziamento per euro 12.400,00, riconducibili a contributi di un’associazione politico-culturale e di una società. Le spese, pari a euro 12.035,20, sono destinate alla distribuzione e diffusione dei materiali di propaganda e a spese a forfait per commissioni bancarie. La differenza tra entrate e uscite risulta disponibile sul conto corrente. Il Presidente del Collegio assegna l’esame istruttorio e convoca la camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dal decreto-legge n. 149/2013 e dal decreto-legge n. 91/2014. La norma attribuisce alla Sezione regionale di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e della regolarità della documentazione prodotta.

Il controllo si fonda sugli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG, che hanno definito i primi orientamenti interpretativi e l’adeguamento organizzativo del controllo alle sopravvenienze normative.

Il Collegio verifica che le spese dichiarate rientrino nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge n. 515/1993. La distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda e le spese a forfait, comprensive delle commissioni bancarie e delle competenze di chiusura del conto corrente, rientrano nelle categorie ammesse.

Il Collegio accerta inoltre che le spese non superino il limite di spesa previsto dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012. La verifica sulla documentazione prodotta e sulle integrazioni fornite in sede istruttoria conduce a esito positivo.

Su queste basi il Collegio dichiara la regolarità del rendiconto della lista. Dispone la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale, per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista, e manda alla Segreteria per gli adempimenti, compresi quelli di inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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