Incarico dirigenziale con decorrenza retroattiva: illegittimo il decreto prefettizio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 271 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico dirigenziale con decorrenza anteriore alla data di formale adozione del decreto si pone in contrasto con il principio generale di irretroattività degli atti amministrativi, espressione del principio di legalità di cui all’art. 97 Cost. e dei connessi canoni di buon andamento e imparzialità. La retrodatazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge o in cui la retroattività sia insita nella natura dell’atto. L’atto di conferimento richiede, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, la preventiva individuazione dell’oggetto e degli obiettivi, elementi incompatibili con un’efficacia ex tunc. Ne deriva la parziale illegittimità del decreto, sanabile solo con la rettifica della decorrenza.

Il Fatto

Il Prefetto ha conferito a un Viceprefetto l’incarico in regime di titolarità di Dirigente di un’Area, con un decreto del 28 aprile 2025 che sostituiva integralmente un precedente provvedimento del 15 aprile 2025, ritirato in autotutela. Entrambi i decreti fissavano la decorrenza dell’incarico al 14 aprile 2025, giorno antecedente alla loro stessa adozione.

Il decreto è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale. Il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti sulla decorrenza retroattiva. L’Amministrazione, nelle controdeduzioni prima e in adunanza pubblica poi, ha rappresentato la volontà di rettificare il vizio, correggendo la decorrenza al 15 aprile 2025, data di adozione del provvedimento originario. La questione è stata deferita al Collegio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal riconoscimento del principio generale di irretroattività degli atti amministrativi, quale diretta espressione del principio di legalità di cui all’art. 97 Cost. e, in via estensiva, dell’art. 11 delle Preleggi. I provvedimenti amministrativi producono effetti solo per il futuro, salvo eccezioni tassative. La retroattività è ammessa soltanto quando sia prevista da una norma espressa o sia insita nella natura stessa dell’atto, come per l’annullamento d’ufficio o la convalida.

La giurisprudenza contabile ha enucleato un numerus clausus di fattispecie derogatorie: gli atti resi retroattivi per espressa disposizione di legge, quelli adottati in esecuzione necessaria di pronunce giurisdizionali, quelli la cui natura impone effetti retroattivi e gli atti meramente favorevoli in bonam partem. Al di fuori di tali ipotesi opera il divieto di retroattività dell’azione amministrativa.

Nel caso di specie la Corte rileva che il decreto del 28 aprile 2025, di natura conservativa, produce effetti in continuità con quelli già generatisi in forza dell’atto originario. Tuttavia esso non è idoneo a sanare il vizio di retrodatazione del decreto sostituito, adottato il 15 aprile ma con efficacia fissata al 14 aprile 2025.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la retrodatazione dell’incarico dirigenziale rispetto alla formale adozione contrasta con la natura dell’atto, destinato a produrre effetti ex nunc. L’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 impone la preventiva individuazione dell’oggetto e degli obiettivi, incompatibile con un’efficacia retroattiva: il principio di anteriorità temporale dell’atto rispetto all’attività da svolgere è condizione logico-giuridica imprescindibile.

Ne consegue la parziale illegittimità del provvedimento sotto il profilo della decorrenza, fissata al 14 aprile anziché al 15 aprile 2025, in violazione del principio di irretroattività e senza base normativa abilitante né ragioni straordinarie di interesse pubblico. La Sezione ammette pertanto il decreto al visto e alla registrazione, con osservazioni, con efficacia dal 15 aprile 2025, invitando l’Amministrazione a maggiore rigore nella definizione dei profili temporali degli incarichi dirigenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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