Conto giudiziale inammissibile se incassi POS indicati come versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 133 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del mod. 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 costituisce errore concettuale e non mera imprecisione formale. Il conto difetta dell’elemento essenziale dello scarico, che documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente locale, e risulta intrinsecamente non verificabile. La mancata rappresentazione distinta di carico e scarico preclude la qualifica del documento come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità e obbligo di nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro pubblico va intesa in senso ampio e ricomprende le riscossioni effettuate tramite POS, carte di credito, subagenti e conti correnti postali, con applicazione della disciplina dell’agente contabile e dell’obbligo di resa del conto.
Il Fatto
Il procedimento riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile riscossitore di un Comune abruzzese, per l’esercizio finanziario 2021, in relazione alla gestione dei canoni civici. Il magistrato relatore ha rilevato che il conto era stato redatto in difformità dal mod. 21, risultando privo dei versamenti e sostituendo a essi gli incassi tramite POS. Ha quindi chiesto, in via preliminare, la pronuncia di inammissibilità e, in subordine, la declaratoria di irregolarità con obbligo di ripresentazione o il rigetto nel merito.
Costituitosi, l’agente contabile ha sostenuto che i rilievi attengono a profili esclusivamente formali, senza riflessi sulla responsabilità contabile. Ha dedotto che le somme riscosse tramite POS non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con la conseguente esclusione del maneggio di denaro pubblico. Ha invocato l’assenza di ammanchi e di danno erariale, la buona fede e la piena trasparenza della gestione, chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti per l’economo e per il riscuotitore: il mod. 23 per il primo, il mod. 21 per il secondo. Quest’ultimo impone l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, del numero d’ordine e degli estremi della riscossione, con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, del numero di quietanza e del relativo importo.
Il conto giudiziale deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I due pilastri sono il carico, cioè le somme riscosse che generano il debito dell’agente, e lo scarico, cioè le somme riversate in tesoreria che estinguono tale debito. La loro rappresentazione distinta è imprescindibile, perché incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Il Collegio richiama sul punto alcune pronunce regionali, tra cui Sezione Marche n. 89/2022, Sez. Veneto n. 238/2022 e Sez. Piemonte n. 144/2011, secondo cui la forma e i contenuti debbono essere coerenti con la rappresentazione dei fatti e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa rappresentazione.
Quanto agli incassi elettronici, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui l’espressione maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite subagenti, POS, conto corrente postale o carta di credito. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto. Sono richiamate le pronunce Corte dei conti Toscana n. 285/2017, Corte dei conti Sardegna n. 294/2018 e Sezione Calabria n. 176/2022.
Nel caso concreto la sezione “versamento in tesoreria” conteneva esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale: rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il Collegio ricorda che, secondo C. Conti Sez. I n. 14/1985, il conto irrituale che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 può essere qualificato conto giudiziale; nella specie, al contrario, manca l’elemento essenziale. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente. Il conto è pertanto inammissibile, con necessità di nuovo deposito e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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