Spese elettorali: rendiconto non regolare senza documentazione a prova (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 14 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulle spese elettorali dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, è volto a verificare la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della relativa documentazione prodotta. La regolarità del rendiconto presuppone che ciascuna spesa sia comprovata da idonea documentazione: la parte di spesa non supportata da fatture o altra idonea prova è irregolare e non può essere ammessa. Il Collegio accerta la regolarità del rendiconto ad eccezione delle sole somme prive di riscontro documentale. L’assenza di documentazione a prova della spesa, non colmata nemmeno a seguito di apposita nota istruttoria, giustifica il rilievo di irregolarità parziale.
Il Fatto
In occasione delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, con ballottaggio il 23 e 24 giugno 2024, il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha esaminato il rendiconto di una lista presentatasi nel Comune di Sanremo, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto al controllo.
La lista ha trasmesso la certificazione delle spese elettorali sostenute, dichiarando fonti di finanziamento per euro 4.750,00 e spese per euro 4.720,19, al netto di euro 14,05 di spese bancarie. Con nota istruttoria del 16 ottobre 2024 il Collegio ha chiesto chiarimenti su una differenza rilevata nella rendicontazione delle spese di distribuzione e diffusione dei materiali. La lista non ha prodotto ulteriore documentazione a supporto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato preliminarmente la propria competenza, richiamando l’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dal decreto-legge n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, che attribuisce alla Sezione regionale di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle liste per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e della regolarità della relativa documentazione.
Nel merito, il Collegio ha accertato che tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge n. 515/1993 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012. Sotto questo profilo il rendiconto risulta conforme alle prescrizioni di legge.
Il profilo critico riguarda le spese di distribuzione e diffusione dei materiali, rendicontate per euro 1.395,19. La somma delle spese sostenute sulla base delle fatture allegate risulta pari a euro 1.239,20, con una differenza di euro 155,99. Il Collegio ha invitato la lista a fornire chiarimenti, ma non è giunta alcuna ulteriore documentazione a supporto.
Poiché la regolarità della documentazione prodotta costituisce presupposto del giudizio di conformità, la parte di spesa priva di riscontro documentale è stata ritenuta irregolare. Il Collegio ha quindi accertato la regolarità del rendiconto ad eccezione della somma di euro 155,99.
Il Collegio ha inoltre segnalato che il rendiconto non include una movimentazione del 3 giugno 2024, riferita a un bonifico immediatamente riversato su carta prepagata in pari data. Sul punto non è stata rilevata alcuna irregolarità, ma è stato formulato un invito, per il futuro, a dare contezza della destinazione finale delle uscite, anche quando il destinatario sia il mandatario elettorale. La deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.