RIA 1991-1993 dei dipendenti regionali esclusa dal ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 49 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, resa con la sentenza n. 4/2024, non è invocabile dai dipendenti regionali siciliani. L’istituto della retribuzione individuale di anzianità regionale è disciplinato dalla legge regionale n. 11/1988 e dalla legge regionale n. 19/1991, che hanno fissato autonomamente al 1° luglio 1990 il congelamento degli incrementi legati al previgente sistema di classi e scatti. La domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’inclusione delle maggiorazioni RIA del triennio 1991-1993 è inoltre preclusa dalla disciplina transitoria dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice amministrativo le controversie sul periodo anteriore al 1° luglio 1998 non proposte entro il 15 settembre 2000. Ai fini del computo nella base pensionabile, ogni elemento retributivo deve essere integralmente percepito all’atto del collocamento in quiescenza.

Il Fatto

Trentatré ricorrenti, ex dipendenti regionali in quiescenza e coniugi superstiti di pensionati defunti, hanno convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, chiedendo la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento di quiescenza. La pretesa si fonda sulle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità che, secondo i ricorrenti, sarebbero state loro dovute per il triennio 1991-1993, oltre agli arretrati con interessi e rivalutazione.

Il titolo della domanda è la sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell’art. 51 legge n. 388/2000. Poiché tale norma aveva fissato al 31 dicembre 1990 il termine delle maggiorazioni RIA, la sua caducazione avrebbe consentito, per i ricorrenti, l’applicazione della proroga al 31 dicembre 1993 anche a livello regionale, in virtù del parallelismo tra la disciplina statale e quella siciliana.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha respinto le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva del Fondo, riconoscendone la qualità di ordinatore secondario di spesa, e di difetto di giurisdizione, poiché il petitum attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza incidere sul pregresso rapporto di servizio. Ha invece dichiarato inammissibili le note di replica depositate dal procuratore dei ricorrenti, non autorizzate ai sensi dell’art. 164, comma 6, c.g.c.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, sollevata ai sensi degli artt. 152 e 153 c.g.c., non è stata reputata del tutto priva di pregio. Il giudice ha tuttavia applicato il principio della ragione più liquida, espressamente ritenuto operante anche nei giudizi contabili, passando direttamente all’esame del merito.

Nel merito il ricorso è infondato. La domanda di includere le maggiorazioni RIA nella base di calcolo incontra la preclusione della disciplina transitoria dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001: le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 restano devolute al giudice amministrativo, se non proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. I ricorrenti non hanno contestato nel termine gli emolumenti percepiti in epoca anteriore.

La Corte richiama poi l’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio integralmente percepito. Ne deriva che ogni elemento retributivo, per transitare nella base pensionabile, deve essere riconosciuto e goduto all’atto del collocamento in quiescenza, anche per effetto di un accertamento giudiziale postumo.

Sul secondo profilo, il giudice osserva che la sentenza n. 4/2024 riguarda uno specifico comparto dei dipendenti statali e non è applicabile ai dipendenti regionali. Non è possibile estrapolarne un principio erga omnes, in considerazione della specificità della disciplina siciliana, scaturita dalla potestà legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati regionali. La legislazione regionale ha fissato autonomamente al 1° luglio 1990 il congelamento degli incrementi, sicché la proroga statale al 31 dicembre 1993 non opera per il personale regionale. Le spese di lite sono state interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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