Controllo Corte dei conti su rendiconto spese elettorali lista comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 15 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sulle spese elettorali per le elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, la conformità alla legge delle spese sostenute da liste e gruppi di candidati e la regolarità della relativa documentazione. Il rendiconto è regolare quando le spese dichiarate rientrano nelle tipologie dell’art. 11 della legge n. 515/1993, non eccedono il limite di spesa e sono assistite da idonea documentazione. L’accertamento di regolarità non implica valutazione di merito sull’opportunità politica delle spese, ma solo il riscontro della loro conformità ai parametri legali e della loro effettiva riconducibilità alle finalità di propaganda elettorale.

Il Fatto

Nell’ambito delle elezioni amministrative del 2024, con consultazione dell’8 e 9 giugno e ballottaggio del 23 e 24 giugno, il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha esaminato il rendiconto della lista “Partito Democratico Fellegara Sindaco”, operante nel Comune di Sanremo, ente rientrante tra quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti e pertanto soggetto al controllo.

Il rendiconto, trasmesso a seguito della nota del 27 agosto 2024, dichiara fonti di finanziamento per euro 5.573,65, di cui euro 1.008,65 da risorse proprie ed euro 4.565,00 da erogazioni liberali di iscritti e candidati. Le spese, di pari importo, sono state sostenute per materiali e mezzi di propaganda, distribuzione e diffusione, organizzazione di manifestazioni, oltre al 30% a forfait previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio attiene alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalla lista e della regolarità della documentazione prodotta, secondo il parametro dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dal decreto-legge n. 149/2013 e dalla relativa legge di conversione.

Il Collegio richiama i primi indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie, contenuti nelle deliberazioni n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG, che hanno definito i criteri del controllo e l’adeguamento organizzativo alle sopravvenienze normative.

Sul piano del merito, l’esame della documentazione conferma che tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie dell’art. 11 della legge n. 515/1993 e non superano il limite di spesa previsto dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012. La coincidenza tra entrate e uscite e la riconducibilità delle voci alle finalità di propaganda elettorale sostengono il giudizio di regolarità.

Il Collegio non rileva pertanto irregolarità nel rendiconto, che risulta conforme ai parametri legali e alle indicazioni istruttorie fornite con la nota prot. 4955 del 15 ottobre 2024.

La deliberazione dispone la trasmissione di copia al Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo, per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata, con inserimento della pronuncia nel sito istituzionale della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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